Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9422 del 01/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9422 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI GENNARO N. IL 29/04/1956
avverso l’ordinanza n. 2/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. d:

n’c.~›

Data Udienza: 01/02/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24.4.2012, il Tribunale di Napoli rigettava l’incidente
di esecuzione promosso da LONGOBARDI Gennaro volto a fare dichiarare la
delimitazione cronologica della condotta di estorsione di cui alla sentenza
Tribunale di Napoli 12.12.2006, l’individuazione del reato più grave e la
specificazione degli aumenti ex art. 81 cod.pen. ritenuti nella sentenza

plurimi episodi estorsivi commessi presso il mercato ittico di Pozzuoli, aggravati
ex art. 7 1.203/1991, oltre che per associazione di stampo mafioso, fatti
commessi fino all’agosto 2001, laddove non era possibile Individuare con certezza
il dies a quo della condotta delittuosa, avendolo i collaboratori di giustizia
collocato vuoi nel 1997, vuoi nel 1998. Veniva altresì ritenuto impossibile
individuare il più grave dei reati nell’ambito del capo), avendosi riguardo a fatti
estorsivi di uguale portata offensiva.

L Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione la difesa, per
dedurre erronea applicazione degli artt.81 cod.pen., 533 c. 2 e 671 cod.proc.pen.:
lamenta la difesa che i giudici a quibus si sarebbero sottratti al loro dovere di
specificare -una volta che per il reato continuato era stata stabilita una pena
forfettaria- i singoli aumenti per ciascuna violazione, individuando il reato più
grave; non solo, ma era stato richiesto al tribunale di individuare il dies a quo
della condotta estorsiva, ma anche su questo versante non venne data risposta.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
per mancanza di interesse.

4.

E’ stata depositata una memoria con cui è stato rappresentato il

concreto interesse dell’istante

alla negata delimitazione cronologica delle

condotte estorsive , onde ottenere l’applicazione in sede esecutiva del computo
dei periodi sofferti sine titulo, ex art. 657 c. 4 cod.proc.pen.

Considerato in diritto

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, così come richiesto dal
Procuratore Generale, poiché il ricorrente ha formulato l’istanza di delimitazione
dell’ambito temporale delle condotte di reato e di specificazione dei singoli
L

menzionata . Il Tribunale rilevava che il Longobardi era stato condannato per

aumenti di pena, senza dare conto dell’interesse concreto che lo ha mosso a
detta richiesta. L’interesse che sottostà a richieste avanzate in sede di esecuzione
deve essere collegato alla concreta esistenza di una ragione concreta ed attuale,
e non meramente teorica o ipotetica, che l’istante fa valere per ottenere
l’intervento invocato, al fine di rimuovere un provvedimento concretamente ed
attualmente pregiudizievole rispetto ad una situazione giuridica comunque
tutelata. Il ricorrente ha indicato l’attualità e la concretezza dell’interesse ad adire

poter disaggregare dal computo della pena sofferta un periodo in esecuzione di
pena per reato estorsivo ed un periodo di custodia, a suo dire, sine titulo.
Le ragioni che sono state esplicitate successivamente abilitano
sicuramente a formulare la richiesta al giudice dell’esecuzione, che dovrà essere
investito in termini specifici e con chiara indicazione dell’interesse da cui si
muove. L’istanza dovrà essere quindi ripresentata nei termini corretti.
Alla dichiarazione di inammissibilità , attesa la particolarità del caso, si
ritiene di fare seguire solo la condanna alle spese e non il pagamento di somma
alla cassa ammende.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 1° Febbraio 2013.

il giudice dell’esecuzione, solo in seconda battuta ed a mezzo di memoria, onde

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