Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9421 del 01/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9421 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMBROGIO ANTONINO N. IL 21/12/1963
GUIDI SABINA N. IL 01/09/1970
avverso l’ordinanza n. 88/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.
Grt-hg• –

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 01/02/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10.5.2011, la corte d’appello di Reggio Calabria
accoglieva solo parzialmente l’opposizione avanzata da AMBROGIO Antonino e
dalla moglie GUIDI Sabina avverso il provvedimento di sequestro preventivo e
confisca di alcuni veicoli loro intestati, nonché del conto corrente che portava la
somma di 78.000 euro, su cui la Guidi risultava delegata ad operare,
dell’Ambrogio per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen., in adempimento del
disposto dell’art. 12 sexies di 306/1992, attesa la modestia dei redditi dichiarati
dai prevenuti.
La corte territoriale riteneva provato che sul conto fossero confluiti i redditi
da pensione della madre della Guidi, a favore della quale disponeva la restituzione
del conto corrente; riteneva poi che dalla documentazione prodotta dall’Ambrogio
emergeva una redditività pari a 15.000 euro negli anni 2001/2007 che poteva
giustificare gli acquisti del motociclo Piaggio, delle due auto Fiat (Panda e Punto)
e dell’autovettura Suzuki, ma non la titolarità dell’autovettura Wolkswagen Golf
2.0 TDI, intestata a Guidi Sabrina , per il cui acquisto venne spesa una cifra
maggiore rispetto a quella percepita a titolo di reddito dal ricorrente in un intero
anno.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione la difesa per
dedurre nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 12
sexies di 306/1992, nonché per illogicità ed erroneità della motivazione. Secondo
la difesa, sarebbe emerso da due dichiarazioni allegate al ricorso che la provvista
di denaro occorsa per l’acquisto della vettura suindicata ebbe a derivare dalla
vendita di altre due autovetture per 27.000 euro.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato In diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto volto a sollecitare una valutazione di
merito, tra l’altro sulla base di atti che non furono sottoposti all’attenzione del
primo giudice e che non furono apprezzati nella sede propria , con la
conseguenza che non possono essere indicati come prova di inadeguatezza del
discorso giustificativo.

provvedimenti ablatori questi seguiti alla condanna ad anni cinque di reclusione

La rivalutazione sollecitata non è ammessa in sede di legittimità, tanto più
a fronte di un’adeguata motivazione sulla ritenuta sproporzione che è stata
basata su dati obiettivi.
Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; a tale
declaratoria, riconducibile a colpa dei ricorrenti , consegue la condanna al
pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si
determina in euro mille a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto

Corte Costituzionale n. 186/2000.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 1° Febbraio 2013.

dell’art. 616 cpp, così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della

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