Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9420 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9420 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETROSILLO COSIMO N. IL 23/08/1966
avverso la sentenza n. 276/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

L

Fatto e diritto

PETROSILLO COSIMO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella
di primo grado [riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche], lo

contestatogli.

Con il ricorso lamenta che il giudice nel ridurre la pena sarebbe peraltro partito dalla
stessa pena base presa in considerazione dal primo giudice.

Il ricorso è manifestamente infondato a fronte di una decisione corretta, rispetto al
principio del divieto della reformatio in peius, e congruamente motivata in punto di
[ri]determinazione della pena.

E’ sufficiente ricordare che, secondo le Sezioni unite (sentenza 18 aprile 2013- 2 agosto
2013 n. 33752, Papola), il giudice di appello, pur dopo avere escluso una circostanza
aggravante o riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi
proposti dall’imputato, potrebbe, senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio
in peius, finache confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di
equivalenza tra le circostanze purchè esso sia accompagnato da adeguata motivazione.

Ciò che esclude alcun vizio nella sentenza che, riducendo la pena, abbia peraltro inteso
partire – in sede di calcoli intermedi- dalla stessa pena base presa in considerazione dal
giudice del primo grado.

ha peraltro riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

a

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

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