Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9420 del 17/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9420 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRASSICA NATALE ALESSANDRO N. IL 01/05/1976
avverso la sentenza n. 1443/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1A
che ha concluso per
vCriAo Ac29. YC(4:2″ro

Udito, per la parte civile, l’A
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/02/2016

RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorrente ha lamentato erronea applicazione della aggravante di cui
all’art. 61 n. 10 cod. pen. in riferimento al reato di lesioni personali;
l’aggravante in questione infatti tutte le volte in cui il reato di lesioni
personali concorra con quello di resistenza a pubblico ufficiale dato che il
fatto che sostanzia l’aggravante è anche elemento costitutivo del reato di
cui all’art. 337 cod. pen.
Sulla base comunque di un accertato contrasto giurisprudenziale sulla
specifica questione dedotta, il ricorrente ha poi chiesto che il ricorso fosse
assegnato alle Sezioni Unite secondo quanto previsto dall’art. 610, comma
2 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in riferimento al delitto
di danneggiamento (capo D), non più previsto come reato, e alla
contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. di cui al capo (E), che risulta
estinta per prescrizione; per il resto, il ricorso va rigettato.
1.1 Il nuovo testo dell’art. 635 del codice penale, come introdotto dall’art.
1 del decr. leg.vo 15 gennaio 2016 n. 7, prevede ora come reato, in via
generale, il fatto di danneggiamento commesso con violenza o minaccia
alla persona o in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico (e il fatto descritto alla lettera D non rientra in nessuna di queste
ipotesi) e, in via di dettaglio, il danneggiamento ….. di cose indicate nel n.
7 dell’art. 625 e cioè, per quanto qui rileva, di cose destinate a pubblico
servizio o pubblica utilità.
1.2 Nel caso all’esame della Corte, l’indicazione contenuta nella
imputazione di cui al più volte citato capo D (danneggiamento della parete
divisoria interna in plexiglas della autovettura di servizio) è troppo
generica e sintetica per poter scuramente concludere che si tratta di cosa
destinata a pubblico servizio, così che il fatto contestato ha perso in realtà
rilevanza penale e la sentenza va annullata senza rinvio in riferimento al
capo D perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
1.3 La contravvenzione di cui al capo E, poi, è estinta per prescrizione dal
momento che è trascorso il termine prescrizionale allungato di cinque anni
dalla data di commissione del fatto (18 giugno 2010); anche per il capo E,
quindi, va disposto l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per
prescrizione.
1.4 L’annullamento senza rinvio della sentenza per i capi D ed E comporta
l’eliminazione, dalla pena complessiva, delle relative pene che sono state
quantificate nel giudizio di merito in dieci giorni di reclusione per ciascun
reato quale aumento per continuazione, per un totale quindi di venti giorni
di reclusione che vanno pertanto detratti dalla pena finale.

2

1. Il difensore di Natale Alessandro FRASSICA ha proposto ricorso per
Cassazione contro la sentenza 18/11/2013 con la quale la Corte di Appello
di TRIESTE ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Trieste che
aveva condannato l’imputato, tra l’altro, per i delitti di resistenza a
pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen e di lesioni volontarie
aggravate di cui agli artt. 582 e 585 e 61 n. 10 cod. pen.

2. Per il resto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Nel senso sopra indicato sono univoche le indicazioni che provengono da
Cass. sez. 6 n. 24554 del 22/5/2013, Rv 255734 che fa seguito ad altre di
identico tenore quali Cass., sez. 2, n. 24925 del 11/4/2013, Rv 256539 e
ancora Cass., sez. 6, n. 7195 del 8/2/2013, Rv 254721.
Le decisioni di contrario tenore indicate dal ricorrente sembrano non
considerare che, in caso di concorso tra i reati di resistenza e di lesioni
personali aggravate ex art. 61 n. 10 cod. pen., il fatto in cui si sostanzia
l’aggravante, e cioè l’aver commesso il fatto di lesioni personali contro un
pubblico ufficiale, non costituisce, come richiesto dall’art. 84, comma
primo cod. pen. per escludere la disciplina del concorso di reati con
riferimento anche alle circostanze aggravanti, un fatto che costituirebbe
già di per sé reato e si riferisce in ogni caso ad un fatto materiale
costituente reato, le lesioni personali, diverso e distinto rispetto a quello di
resistenza, con esclusione quindi di ogni possibile ipotesi di assorbimento
della aggravante di cui all’art. 61 n. 10 nel diverso reato di cui all’art. 337
cod. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di
danneggiamento sub D perché il fatto non è più previsto come reato e alla
contravvenzione sub E perché estinta per prescrizione ed elimina le
relative pene di complessivi giorni 20 di reclusione; rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso il 17 febbraio 2016.

2.1 La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione si è infatti
attestata sul principio di diritto secondo il quale, quando gli atti violenti
esorbitano dai limiti di quel minimo fattuale e materiale necessario per
concretare l’elemento oggettivo del delitto di resistenza a pubblico
ufficiale, il reato di lesioni personali sussiste, concorre con quello di
resistenza ed è aggravato ex art. 61 n. 10 cod. pen.

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