Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 942 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 942 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Di Donato Giovanni nato a Roseto degli Abruzzi il 5/10/1955
2) Ippoliti Lanfranco nato a Tortoreto il 30/9/1952
avverso la sentenza del 13/7/2012 della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 13/7/2012 la Corte di appello di L’Aquila

confermava la sentenza del Tribunale di Teramo sez. dist. di Giulianova del
1/10/2010, che aveva condannato Di Donato Giovanni alla pena di mesi otto
di reclusione ed €. 400,00 di multa per i reati di cui ai capi a) 110, 640

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Data Udienza: 11/12/2013

cod. pen. e b) 110 494 cod. pen. ed Ippoliti Lanfranco alla pena di mesi sei
di reclusione ed € 300,00 di multa per il solo reato di cui al capo a).
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in
punto di nullità della sentenza per difetto di motivazione, di assoluzione
degli imputati dai reati loro ascritti, di insussistenza dell’elemento
soggettivo del reato di truffa e di riduzione della pena.

difensore di fiducia, sollevando

i seguenti motivi di gravame:

2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 494
cod. pen. Rileva, al riguardo, che il Di Donato non aveva alcun interesse a
presentarsi sotto mentite spoglie ed eccepisce che non sono stati indicati i
criteri in base ai quali si è ritenuta attendibile la parte civile.
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.
110 640 cod. pen. Ci si duole, al riguardo, dell’assenza di motivazione in
ordine all’apporto dato da ciascuno degli imputati alla commissione del
reato di cui al capo a).
2.3.

illogicità

della

relativamente

motivazione

alla

mancata

rideterminazione della pena. Si evidenzia al riguardo la mancanza di
motivazione in ordine alla richiesta riduzione della pena previa concessione
delle attenuanti generiche, essendosi indicato nei motivi di appello il
comportamento processuale degli imputati come elemento che si prestava
ad essere valorizzato in tale direzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati. Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito
che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
E così segnatamente, quanto al primo motivo, con congrua ed

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2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo del loro

adeguata motivazione la Corte territoriale ha evidenziato che dall’istruttoria
dibattimentale era emerso che il Di Donato si era presentato all’Ascolani con
il falso nome di Accianni Gianni, rappresentando, altresì, che le precise
dichiarazioni della persona offesa avevano trovato riscontro in dati
documentali e nella deposizione del teste del RM. Roca Massimo.
Passando al secondo motivo proposto, nella sentenza impugnata ed
in quella di primo grado è analiticamente ricostruito il ruolo ricoperto da

ricorso vengono prospettate esclusivamente questioni di fatto inammissibili
in questa sede a fronte di una motivazione esaustiva e priva di manifeste
illogicità.
Ed infine, con riferimento al terzo motivo, legittimamente la Corte
territoriale, stante l’estrema genericità della doglianza sollevata dagli
imputati con i motivi di appello in ordine alla determinazione del
trattamento sanzionatorio, ha ritenuto di non dovere rendere sullo specifico
punto alcuna motivazione, stante l’assenza di qualsiasi argomentazione
posta a sostegno della richiesta di riduzione della pena.

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati che lo hanno
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 per
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Roma, 11 dicembre 2013

entrambi gli imputati nella perpetrazione della truffa di cui al capo a): nel

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