Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9419 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9419 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHALLALE NAOUAL N. IL 22/04/1978
avverso la sentenza n. 3413/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL

Data Udienza: 22/01/2014

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Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi non specifici oltre che
manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo
alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità
(v., tra le altre,
Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Cass. S.U. 27 settembre 1995,
Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014

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DE.:3 0MTATA1
IN CANCELLERIA

Ghallale Naoual Cui, imputato in ordine al reato di cui
all’art.73 d.PR.309/90 ricorre per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, deducendo violazione dell’art.444 c.p.p..

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