Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9418 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9418 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISGRÒ NICOLINO, nato il 01/11/1968
avverso l’ordinanza n. 948/2011 TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 07/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. NICOLA LETTIERI,
che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi con rinvio il
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 22/11/2012

RITENUTO IN FATUO
1. Con ordinanza del 7 febbraio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Messina
ha respinto il reclamo proposto da Isgrà Nicolino avverso l’ordinanza del 14
novembre 2011 del Magistrato di sorveglianza di Messina, che aveva rigettato la
sua domanda di liberazione anticipata relativa al periodo dal 5 dicembre 2009 al
9 agosto 2010.

– il reclamante aveva presentato due istanze di liberazione anticipata, una il
22 marzo 2011 per il periodo di custodia cautelare dal 21 gennaio 2000 al 24
luglio 2000 (mesi sei e giorni quattro) e l’altra il 7 settembre 2011 per il periodo
di arresti domiciliari dal 5 dicembre 2009 al 9 agosto 2010 (mesi otto e giorni
cinque);
– il Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 28 ottobre 2011, aveva
rigettato l’istanza del 22 marzo 2011 sul

rilievo che il condannato aveva

commesso diversi reati dopo il periodo valutabile dal 21 gennaio 2000 al 20
luglio 2000, e con successiva ordinanza del 14 novembre 2011, aggiungendo al
periodo dal 21 al 24 luglio 2000 quello successivo decorrente dal 5 dicembre
2009, aveva rigettato la seconda istanza, sulla base delle considerazioni già
svolte con la precedente ordinanza e delle emergenze della nota dei carabinieri
del 5 ottobre 2011 in merito all’arresto dell’istante, avvenuto il 5 dicembre 2009
per resistenza, lesioni e altro;
– il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 5 luglio 2011 della
Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emesso in
relazione alle sentenze del 23 marzo 2005 del Tribunale di Patti – sezione
distaccata di S. Agata di Militello (irrevocabile il 13 gennaio 2011) e del 9
dicembre 2009 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di
Milazzo (irrevocabile 1’8 giugno 2011), aveva dato atto dei periodi di presofferto
(dal 21 gennaio 2000 al 24 luglio 2000 per la prima sentenza e dal 5 dicembre
2009 al 9 agosto 2010 per la seconda sentenza);
– l’istanza era ammissibile avendo il condannato chiesto il beneficio dopo
essere stato scarcerato all’esito della custodia cautelare sofferta senza essere
stato ancora sottoposto alla esecuzione della pena residua;
– il periodo da considerare era pertanto il semestre maturato tra il 21 e il 24
luglio 2000 e tra il 5 dicembre 2009 e il 30 maggio 2010;
– il condannato, in detto periodo, aveva commesso il 5 dicembre 2009 i reati
previsti dagli artt. 337, 582, 585 e 455 cod. pen., era stato condannato con
sentenza del 9 dicembre 2009 (parzialmente riformata in appello e definitiva 1’8
giugno 2011), compresa nel provvedimento di cumulo, e, dopo il 21 luglio 2000,

2

Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:

aveva commesso diversi reati, riportando condanna definitiva, ed era stato
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo
difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento senza o con rinvio sulla
base di unico motivo, con il quale denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, che ripercorre il contenuto delle due separate istanze

temporalmente divisi da dieci anni, e in relazione a distinti titoli di condanna, è
errata e illogica l’operata applicazione del principio della non necessarietà della
continuità del periodo di detenzione da valutare da parte del Tribunale, che,
cumulando due periodi distanti dieci anni senza che vi fosse stata richiesta da
parte di esso ricorrente, ha rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata per
il periodo da 5 dicembre 2009 al 9 agosto 2010, pur sussistendo tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento penitenziario.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che, in materia di liberazione
anticipata, è applicabile il principio che la normale valutazione per semestri del
comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non rende
assolutamente indispensabile la continuità del periodo di detenzione da valutare,
giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione
prevista dall’art. 54 Ord. Pen., può avvenire anche cumulando periodi di
detenzione separati da un intervallo temporale.
Né la lunghezza di tale intervallo di tempo è di per se ostativa a una
valutazione complessiva di due periodi di carcerazione qualora la somma dei
periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, in
quanto nella materia in esame deve essere escluso ogni automatismo e occorre
sempre fare riferimento alla personalità del soggetto e a tutti quegli elementi che
consentano di accertare se, malgrado la soluzione di continuo, vi sia stata una
effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica a ulteriori
eventuali processi rieducativi.

3

di concessione della liberazione anticipata, proposte per fatti diversi,

Ovviamente deve trattarsi di frazioni di semestre che, per la loro durata e
per il lasso di tempo tra di loro intercorrente, si prestino ragionevolmente a una
efficace valutazione (tra le altre, Sez.

1, n.

1019 del 04/02/1999, dep.

10/05/1999, Sessa, Rv. 213557; Sez. 1, n. 16985 del 28/11/2002, dep.
10/04/2003, Citarella, Rv. 223987; Sez. 1, n 41956 del 14/10/2003, dep.
04/11/2003, Sgarra, Rv. 226243), e non devono essere intervallati da periodi di
libertà in cui risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente
antisociali (tra le altre, Sez. 1, n. 19594 del 03/03/2006, dep. 08/06/2006,
dep. 29/05/2008, Santoro, Rv. 239884).

3. A tali principi, condivisi dal Collegio, non si è adeguato il Tribunale, che,
dopo aver ritenuto non ostativo alla concessione della liberazione anticipata
l’intervallo temporale tra le frazioni del semestre comprese, la prima, tra il 21
luglio e il 24 luglio 2000, e, la seconda, tra il 5 dicembre 2009 e il 30 maggio
2009, ha apprezzato l’incidenza negativa nel semestre così individuato dei fatti
intervenuti nel periodo intermedio (commissione da parte dell’istante di diversi
reati riportando condanna definitiva e dei reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e
455 cod. pen. il 5 dicembre 2009, e applicazione al medesimo della sorveglianza
speciale nel 2005).
In tal modo, l’ordinanza impugnata, non solo ha ecceduto dai limiti della
domanda del condannato, riferita al solo periodo dal 5 dicembre 2009 al 9 agosto
2010, ma, calcolando, in contrasto con l’interesse dello stesso, anche quattro
giorni di presofferto dal 21 al 24 luglio 2000, eccedenti un semestre (dal 21
gennaio al 20 luglio 2000) riferito ad altro titolo e già oggetto di valutazione con
separata ordinanza, ha valutato i fatti (criminosi e antisociali) successivi a detta
frazione di tempo, omettendo anche di verificare se i periodi di carcerazione,
isolati e distanti, consentivano una appropriata valutazione coerente con l’istituto
richiesto e, soprattutto, di apprezzare la condotta del condannato e verificarne la
partecipazione al trattamento rieducativo nel periodo di carcerazione domiciliare
oggetto della richiesta.
4. In mancanza – quanto al periodo di presofferto dal 21 al 24 luglio 2000 della richiesta del condannato, che, anche in questa sede, ha rimarcato la sua
carenza di interesse alla considerazione del periodo, il cui rigetto comunque non
ha contestato, e in mancanza – quanto al periodo decorrente dal 5 dicembre
2009, oggetto della richiesta – di specifica valutazione da parte del Tribunale,
della condotta del condannato afferente a detto periodo e non rapportata solo
alla precedente frazione temporale, si impone l’annullamento dell’ordinanza

4

D’Alessandro, non massimata; Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008,

impugnata limitatamente al periodo di detenzione successivo al 5 dicembre
2009, con rinvio degli atti al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione
successivo al 5 dicembre 2009 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Messina.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 22 novembre 2012

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