Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9416 del 16/02/2016

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9416 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.

avverso la sentenza del 23/01/2014 della Corte di appello di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Alberto Spanò, sostituto dell’avv. Luigi Parenti, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/01/2014 la Corte di Appello di Cagliari ha
confermato la sentenza emessa il 15/07/2010 dal Tribunale di Cagliari, sezione
distaccata di Sanluri, nei confronti di A.A., ritenuto colpevole dei reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dal nesso teleologico e per
l’effetto condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed

Data Udienza: 16/02/2016

applicato l’aumento per la continuazione, alla pena di un anno e quattro mesi di
reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In sede di merito era stato accertato che il 20 maggio 2010 gli agenti della
Polizia Municipale, Puddu Carlo e Mocci Raimondo, incaricati di eseguire un
servizio di vigilanza all’interno di un parco del comune di Villacidro, ove si
svolgeva attività didattica, erano intervenuti, su segnalazione del dirigente
scolastico, per allontanare una persona, poi identificata nell’imputato, che stava
arrecando disturbo alle attività didattiche in corso, scattando fotografie ed

l’accesso era riservato solo ai docenti per la presenza di minori, il A.A. aveva
contestato la richiesta, sostenendo che si trattava di un parco pubblico e che non
vi era un’ordinanza, che limitasse l’accesso, e, costretto ad allontanarsi, aveva
dato in escandescenza ed opposto resistenza, spintonando e percuotendo i
pubblici ufficiali, cagionando loro lesioni personali e minacciandoli, dicendo che
“gli avrebbe fatto pagare il conto successivamente”.
In sede di appello il difensore dell’imputato ne aveva chiesto l’assoluzione
perché il fatto non costituisce reato o ai sensi dell’art.393 bis cod. pen., in
subordine, l’assoluzione ai sensi dell’art.530 comma 2 cod. proc. pen. ed in
ulteriore subordine, la riduzione della pena con i benefici di legge.
I Giudici dell’appello, dopo aver escluso che gli agenti avessero ecceduto i
limiti delle loro attribuzioni, avevano ritenuto che la reazione violenta
dell’imputato integrava i reati contestati e la pena non poteva essere ridotta in
mancanza di ulteriori elementi favorevoli all’imputato, al quale erano state già
riconosciute le attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, che articola due motivi:
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché carenza
e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.337 cod. pen., in
quanto dall’istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni testimoniali, allegate
al ricorso, era emersa l’assenza di contestualità tra le condotte violente e
minatorie, addebitate al A.A., e l’atto d’ufficio compiuto dai pubblici ufficiali.
Deduce che, essendosi la colluttazione verificata all’esterno del parco, come
confermato dalla nipote e dalla convivente dell’imputato, la condotta violenta
sarebbe stata successiva al compimento dell’atto d’ufficio ed avrebbe dovuto
condurre ad escludere la sussistenza del reato, dovendosi la reazione
dell’imputato intendersi quale forma di contestazione della pregressa attività
svolta dai pubblici ufficiali;
– improcedibilità del reato di lesioni, giudicate guaribili in sette giorni per
il Puddu ed in dodici giorni per il Mocci, per mancanza di querela, in quanto

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911/1

effettuando riprese non autorizzate. Invitato ad allontanarsi e chiaritogli che

all’insussistenza del delitto di resistenza consegue l’improcedibilità di ufficio
del delitto connesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente richiede a questa Corte una rivalutazione delle risultanze
processuali, che conduca ad una diversa ricostruzione dell’episodio.

censure attinenti al fatto, dirette a fornire una ricostruzione dell’episodio diversa
da quella ritenuta dai giudici di merito in forza di una rilettura delle emergenze
probatorie, inammissibile in questa sede, in quanto esulante dal perimetro
valutativo di questo giudice di legittimità.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’epilogo decisorio non
può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero
nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché
illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una
migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in
concreto realizzata (Cass. Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6,
n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv.
235507). Ed è noto che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del
controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una
nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito,
potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'”iter”
argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato
conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la
decisione – Cass. sez. 2 n.31193 del 17.4.2015-.
Nessun vizio logico si ravvisa nel percorso motivazionale della sentenza
impugnata, che, nell’escludere la denunciata arbitrarietà dell’atto dei pubblici
ufficiali, ricostruisce la vicenda e da atto che gli agenti di Polizia Municipale erano
intervenuti su richiesta del dirigente scolastico, per allontanare una persona che
stava disturbando l’attività didattica in corso e che il A.A. aveva dato in
escandescenza e reagito violentemente, spintonandoli e colpendoli, in tal modo
individuando la diretta correlazione tra la reazione dell’imputato e l’attività dei
pubblici ufficiali.
2. Anche il secondo motivo, proposto per la prima volta in questa sede, è
inammissibile e manifestamente infondato, atteso che ai fini dell’applicabilità

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(2,71

Va, infatti, evidenziato che con il primo motivo il ricorrente enuncia

dell’aggravante del nesso teleologico, che ha natura soggettiva, ciò che è
rilevante è il rapporto che lega la commissione dei due reati e la maggiore
pericolosità dimostrata dall’agente, risultando indifferente che il reato fine sia
solo tentato, sia giudicato separatamente o che allo stesso debba applicarsi una
causa di non punibilità o di estinzione o di improcedibilità – v. Sez. 5,
25/01/2005 n.6488, Previdenti, e Sez. 2, n.31038 del 4/06/2008, che ha
ritenuto idonea ad elidere il nesso di preordinazione tra reato strumentale e
reato fine solo l’aboltio criminis di quest’ultimo-.

pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016

Il Consigliere tensore

Il Presidente

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

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