Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9416 del 04/10/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9416 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SADDIK MAROUAN N. IL 28/11/1980
avverso l’ordinanza n. 79/2011 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
13/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lettetseagite le conclusioni del PG Dott. C •

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/10/2012

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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.6.2011 il GIP del Tribunale di Livorno, in veste di giudice
dell’esecuzione, richiesto da SADDIK MAROUAN di applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p.
ai reati di cui alle seguenti sentenze di condanna per il delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90:
-1) sent. 12.2.2007 del GUP del Tribunale di Lucca per reati commessi dal novembre 2004 al
marzo 2005
-2) sent. 1.12.2008 del Tribunale di Livorno per reati commessi il 13.8.2007;

-4) sent. 13.6.2009 del Tribunale di Milano per reati commessi il 16.2.2005;
riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai punti 1
e 4, determinando la pena complessiva in anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di
multa;
riconosceva altresì il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai
punti 2 e 3, determinando la pena complessiva in anni 7, giorni 15 di reclusione ed euro
28.000,00 di multa.
La continuazione tra i suddetti gruppi di reati veniva riconosciuta attesa l’omogeneità e la
sostanziale continuità temporale degli stessi, commessi in un medesimo territorio in un arco
temporale contenuto.
Per i reati di cui ai punti 1 e 4 il giudice dell’esecuzione considerava più grave il reato giudicato
dal GUP del Tribunale di Lucca, determinando la pena per il reato continuato nel modo
seguente: pena base anni 5 ed euro 15.000,00, aumentata di anni 2, mesi 6 ed euro 5.000,00
per la continuazione.
Per i reati di cui ai punti 2 e 3 considerava più grave il reato giudicato dal Tribunale di Livorno,
determinando la pena per il reato continuato nel modo seguente: pena base anni 6, giorni 15
ed euro 26.000,00, aumentata di anni 1 ed euro 2.000,00 per la continuazione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Saddik Marouan
deducendo i seguenti motivi.
Il giudice dell’esecuzione non aveva motivato la ragione per la quale non aveva riconosciuto la
continuazione tra tutti i reati giudicati con le suddette quattro sentenze, benché nell’istanza
fosse stato messo in evidenza che i reati erano tutti della stessa indole, commessi nel territorio
livornese e lucchese dopo essersi rifornito di droga a Milano, e che l’attività di spaccio appariva
unitaria.
Erroneamente era stata indicata come pena base l’intera pena inflitta con la sentenza portante
una pena più grave, senza considerare che si trattava di una pena complessiva per reato
continuato. Oltre a non indicare correttamente la pena base, non erano stati indicati i singoli
termini di pena per i reati ritenuti satelliti, così impedendo il controllo sul quantum di pena
inflitto per ciascuno di essi.

1

-3) sent. 29.6.2007 del GUP del Tribunale di Livorno per reati commessi il 17.3.2007;

Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non era possibile verificare se, per i reati giudicati
con il rito abbreviato, fosse stata apportata la prevista diminuzione per la scelta del suddetto
rito, che deve essere calcolata per i reati satellite giudicati in abbreviato anche in sede
esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

continuazione tra tutti i reati, sebbene con l’istanza fosse stata avanzata la richiesta di
riconoscere la continuazione tra tutti i reati giudicati con le sentenze sopra menzionate.
Quindi, oltre ad indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di poter riconoscere la
continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1 e 4 e con le sentenze di cui ai
punti 2 e 3, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali non poteva
essere ritenuto sussistente un unico e originario disegno criminoso che comprendeva i suddetti
gruppi di reati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell’esecuzione, in sede di
applicazione della continuazione, è vincolato al giudicato solo per l’individuazione del reato più
grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli aumenti di pena
per i reati-satellite (V. Sez. 1 sentenza n. 46905 del 10.11.2009, Rv. 245684).
Pertanto, in sede esecutiva, oltre ad indicare la pena base del reato continuato, secondo il
disposto dell’art. 187 delle norme di attuazione del c.p.p., deve essere indicato quanto meno il
criterio con il quale sono stati apportati gli aumenti per i reati satelliti, anche al fine di
consentire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale.
Nel caso in cui, però, la condanna per alcuni dei reati satellite sia stata inflitta a seguito di
giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell’art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta
per l’aumento di pena, anche quando la violazione più grave sia stata giudicata con il rito
ordinario (V. Sez. 1 sentenza n. 49981 del 19.11.2009, Rv. 245966), e quindi deve essere
specificato il singolo aumento di pena, dando atto dell’operata riduzione per il rito abbreviato.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti sopra indicati, e in sede di
rinvio il giudice dell’esecuzione dovrà attenersi ai suddetti principi.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e alla
determinazione della pena e rinvia per nuovo esame al riguardo al GIP del Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma in data 4 ottobre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il giudice dell’esecuzione non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la

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