Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9414 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9414 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROTTA VITO N. IL 28/07/1990
avverso la sentenza n. 111/2011 TRIBUNALE di SALA CONSILINA,
del 20/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
7 Marotta Vito
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
argomenta che l’imputato si è posto alla guida dell’auto e subito dopo si è categoricamente
rifiutato di sottoporsi all’esame alcolemico. D’altra parte il negativo profilo di personalità
desumibile dalle numerose precedenti condanne non giustifica la richiesta sostituzione della
pena detentiva.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici; e la pena irrogata (1.500 euro) rientra ampiamente nella cornice edittale: si