Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9410 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9410 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMASELLO FRANCESCO N. IL 26/04/1975
avverso l’ordinanza n. 1608/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione, personalmente, Tomasello Francesco avverso l’ordinanza emessa in
data 23.10.2012 dal Tribunale di Reggio Calabria che revocava l’ammissione del predetto al
gratuito patrocinio.
Chiede che gli venga nuovamente concesso il beneficio in questione, assumendo di versare in
gravissime condizioni economiche come da documentazione allegata.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo nonchè fondato su censure manifestamente infondate

Anzitutto va rilevato che il ricorso risulta depositato oltre i 20 giorni prescritti ai sensi dell’art.
113 dPR 115/2002 per il caso di specie. Ivero, l’ordinanza impugnata fu notificata
all’interessato in 23.10.2012, mentre il ricorso risulta depositato il 5.12.2012.
Peraltro, le doglianze espresse non sono affatto pertinenti né idonee a scalzare le
argomentazioni a base del provvedimento impugnato, dal momento che la revoca del beneficio
è stata disposta sulla base della presunzione, fondata sui pregressi giudiziari dell’istante (che
dispone di due autovetture e di una moto), che questi abbia goduto di entrate diverse da
quelle ufficiali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22.1.2014

e non consentite in questa sede di legittimità.

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