Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9410 del 14/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 9410 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Halilovic Alda

n. il 5 luglio 1987

avverso
la sentenza 9 settembre 2011 — Corte di Assise di Appello di Firenze;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Giuseppe Volpe, sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udito il difensore mvv. Ciappi Manuele il quale, per la parte civile,

ha concluso per il

rigetto del gravame;
udito il difensore avv. Gabriele Terranova il quale, per Halilovic Aida, ha concluso
per l’accoglimento dei motivi di gravame.

Data Udienza: 14/02/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penate

2

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 9 settembre 2011, depositata in cancelleria il 4 gennaio 2012, la Corte di Assise di Appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Prato che aveva dichiarato
Halllovic Aida responsabile dei reati di cui agli artt. 575, 577 n. 4 cod. pen. in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pan. e di cui all’art. 4 L. n. 110/75, condannandola, con-

minuente del rito, alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali del giudizio e di quelle relative alla custodia cautelare in
carcere, condannandola altresì al risarcimento del danno in favore della costituita
parte civile.
Il fatto, non contestato dalle parti, si era sostanziato nel ferimento a morte di
Mordini Mariso, per essere stato il medesimo attinto dalla prefata con un coltello in
parti vitali del corpo.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Gabriele
Terranova, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Halilovic Aida chiedendone l’annullamento.
— con il primo motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell’art. 606
comma primo lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 88 e 89, nonché 62 bis
e 69 cod. pen. Veniva rilevato che la Corte territoriale non aveva preso in esame le
doglianze difensive errando peraltro nel ritenere che il primo parere del consulente
dr. Pini, che si era pronunciato per l’incapacità di intendere e di volere dell’imputata, fosse da non prendere in considerazione per il mero fatto che lo stesso parere fosse stato ‘sostituito’, seppure in una fase processuale successiva, da un altro; in realtà il giudice aveva solo provveduto a procedere a una nuova perizia;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva osservato che erroneamente il giudice di secondo grado aveva ritenuto che, in merito alle attenuanti generiche, l’appellante non avesse avanzato alcuna richiesta avendo al contrario sollecitato che la
particolare condizione psicologica della prevenuta andasse valorizzata in sede di
comparazione delle circostanze.

Pubblica udienza: 14 febbraio 2023 — Haliiovic Ade

RG: 13445/12, R11: 10;

cesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ritenuta la di-

•,›

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3
Motivi delle decisione
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Occorre innanzitutto rilevare che il fatto non è contestato nella sua storicità né in relazione alla riferlbilità all’imputata, vertendo piuttosto le censure sulla

Il giudice di merito sul punto, a prescindere dalla considerazione di aver ritenuto
sostituita o meno la perizia del dott. Pini con quelle degli altri esperti succedutisi in
giudizio, ha posto in chiara evidenza non solo come la piattaforma valutativa scaturente dall’esame scientifico effettuato dai periti fosse complessivamente più convincente nello sviluppo delle argomentazioni addotte rispetto alle prime valutazioni peritali, ma anche era stato lo stesso dott. Pini ad avere, nel prosieguo del processo,
modificato le proprie conclusioni, allineandosi a quelle di tutti gli altri esperti che
avevano, appunto, ritenuto i’Halilovic, al momento del fatto, pienamente capace di
intendere e di volere.
Va qui pertanto osservato che, anche qualora il dr. Pini avesse inizialmente ritenuto che l’imputata non fosse compos sui al momento del fatto, la rivisitazione del
proprio operato da parte del medesimo, alla luce di quanto sopra riportato, inficia
qualsivoglia contraria determinazione tanto da poter far concludere, così come del
resto ha correttamente fatto la stessa Corte di Assise di Appello, che tutti gli esperti, sentiti in giudizio, avevano espresso un’opinione coralmente unanime.
3.2 — Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato e deve essere
dichiarato inammissibile. Il giudice territoriale ha esaminato infatti anche la problematica della richiesta difensiva di far prevalere, in un giudizio ex art. 69 cod. pen.,
le già concesse attenuanti generiche. Il giudice si è infatti esplicitamente espresso
nel senso di voler confermare il giudizio di equivalenza già congruamente motivato
dal primo giudice in assenza di nuove e diverse argomentazioni difensive che potessero modificare il già espresso assetto valutativo.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rifondere alla parte civile le spese sostenute in
questo giudizio che si liquidano come in dispositivo.

per questi motivi

Pubblica udienza: 14 febbraio 2013 — Halliovic Alda RG: 13445/12, RU: 10;

valutazione del materiale probatorio e in particolare di quello peritale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

4
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché a rifondere alla parte civile le spese sostenute in questo grado che liquida in
complessivi C 3.000,00 (tremila) oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 febbraio 2013

Il Presidente

I CnslgiIere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA