Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 941 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 941 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARIA ALFREDO N. IL 31/08/1949
avverso l’ordinanza n. 4571/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
/sentite le conclusioni del PG Dott.
un”`”,(A,0 CitA
Ita

Uditi difjisor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2014

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli in data 22.7.14 ha rigettato l’appello proposto da
ALFREDO DE MARIA avverso l’ordinanza con cui il 13.6.2014 la Corte d’appello di
Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere, proposta
dal difensore. Riferisce il Tribunale che DE MARIA è stato condannato in primo e

309/90.

2. Con ricorso personale l’imputato enuncia articolato motivo di violazione di
legge e vizi della motivazione, in ordine:
– all’omesso avviso della fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale;
– alla non valutazione dei cinque anni trascorsi dall’epoca ascrittagli di
consumazione dei reati per cui è stato condannato al momento dell’arresto
pertinente (cinque anni) ed alla contraddittoria valutazione dell’ingente quantità di
stupefacente trattato, invece esclusa dalle sentenze di merito come pure la stessa
ordinanza dà atto;
– all’erronea ritenuta esclusione dell’indulto, in relazione all’ipotesi del
capoverso dell’art. 74 dPR 309/90, invece non prevista tra i casi indicati dall’art. 1.2
legge 241/2006.
Con motivo aggiunto depositato il 20.11.14 il difensore del ricorrente
eccepisce la violazione dell’art. 597 c.p.p. in relazione alle concrete modalità di
rideterminazione in appello della pena base (essendo stato giudicato delitto più
grave quello associativo).

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo è manifestamente infondato e al tempo stesso generico: dagli
atti risulta che l’avviso per l’udienza del Riesame è stato notificato a mani proprie
del DE MARIA (fg. 11 retro).
Secondo e terzo motivo, da valutarsi insieme afferendo a censure rivolte al
percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale a confermare il provvedimento
cautelare della Corte d’appello, sono infondati, nei termini che seguono.
I due Giudici, del merito processuale e del merito cautelare, hanno
concordemente confermato, dopo la conferma della condanna in appello, l’attualità

secondo grado alla pena di dieci anni di reclusione per reati ex art. 73 e 74 dPR

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delle esigenze cautelari e l’idoneità pertinente della sola custodia carceraria
argomentando della gravità dei fatti (in relazione ai quantitativi ed alla pluralità di
sostanze stupefacenti trattate, al ruolo di principale fornitore di un gruppo
associativo, all’entità della pena, alla concreta entità del periodo presofferto di
custodia cautelare). Vi è quindi un duplice conforme apprezzamento, che interviene
dopo la conferma della sentenza di condanna in appello e quindi in tempi prossimi
alla valutazione di mera legittimità.

la condanna ex art. 74.2 dPR 309/90 non sarebbe per sé ostativa all’applicazione
dell’indulto (ex art. 1.2 dPR 309/90), debbono essere giudicati infondati perché
finiscono con il risolversi in una sollecitazione a diverso apprezzamento, rispetto a
quello conforme dei due Giudici. Infatti, quanto all’indulto, la censura è fondata
nella sua astrattezza ma generica, perché non riferisce della sussistenza delle
condizioni soggettive per ottenere attualmente il benefico né di una specifica e
disattesa richiesta nella fase del merito (sicchè, allo stato, il tema, per come il
motivo è formulato, risulta rilevare in termini appunto di mera astrattezza). Quanto
all’aspetto dell’apprezzamento del dato quantitativo dello spaccio attribuito, non è
illegittimo né palesemente irrazionale fondare un apprezzamento di gravità
sull’obiettiva consistenza dello stupefacente trattato, ancorchè essa non integri la
specifica aggravante (basti pensare al limite edittale massimo che la norma
incriminatrice prevede anche per l’ipotesi base). Quanto al tempo trascorso dai
fatti, non è manifestamente illogica, o illegittima, la valutazione con cui entrambi i
Giudici del merito hanno ritenuto assorbente il complessivo aspetto relativo a
gravità dei fatti/entità della sanzione/momento processuale.
Il motivo nuovo è inammissibile per due concorrenti anche se autonome
ragioni. Si tratta infatti di motivo nuovo (atteso che per ormai consolidata
giurisprudenza della Corte nella procedura cautelare la sola deroga alla disciplina
generale è quella del momento in cui il motivo può essere introdotto – l’udienza; né
è possibile affermare che viene introdotto un tema afferente la legalità della
custodia, attesa l’assoluta genericità della prospettazione in fatto che caratterizza la
deduzione) e, al tempo stesso, diverso da quelli consentiti nella procedura cautelare
(perché, come da ultimo confermato da Sez.6 sent. 17084/2014, gli eventuali errori
del giudice del merito processuale non possono essere apprezzati in via meramente
incidentale dal giudice della cautela personale, dovendo essere dedotti, discussi ed
apprezzati solo nella sede propria).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In tale contesto i due motivi, pur cogliendo nel segno quando osservano che

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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 11.12.2014

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