Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9407 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9407 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nel procedimento nei confronti di
1. Zhai Xiaoming, nato a Zhejiang (Cina) 1’08/08/1964
2. Huang Liming, nata in Cina il 29/12/1981
3. Zhang Xue Wei, nato a Zhejiang (Cina) il 25/02/1968
4. Zhao Jianling, nato a Zhejiang (Cina) 1’11/01/1970
5. Hu Huafeng, nato a Zhejiang (Cina) 1’08/12/1970
6. Han Xiumao, nata a Zhejiang (Cina) il 04/10/1969
7. Wu Aljiao, nato a Zhejiang (Cina) il 25/02/1968

avverso la sentenza del 17/04/2013 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria presentata per
la ricorrente Han Xiumao;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

1

Data Udienza: 30/01/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per la correzione dell’errore materiale, così
qualificato il vizio oggetto del ricorso;
udito per l’imputato Han Xiumao e, in sostituzione dell’avv. Francesco Petrelli,
per l’imputato Zhao Jianling l’avv. Maurizio Oliva, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria di estinzione per prescrizione dei

RITENUTO IN FATTO

Con il dispositivo della sentenza impugnata il Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Zhao Xiaoming, Huang Liming, Zhang Xue Wei, Zhao Jianling Hu
Huafeng, Han Xiumao e Wu Aljiao per i reati continuati di cui agli artt. 479 e 282
d.P.R. 23/01/1973, n. 43, contestati come commessi inducendo funzionari delle
dogane di Roma e Napoli ad indicare valori inferiori a quelli reali su bollette di
importazione di merci dalla Cina e così sottraendo diritti, in particolare i primi
cinque, quali responsabili della Vita Bella Trading Company s.a.s., per l’importo
complessivo di C. 2.158.452(capi A e B), i predetti e Han Xiuimao, quale legale
rappresentante della Grandi Magazzini Ruan s.r.I., per l’importo complessivo di
C. 309.024 (capi Q e R), e Wu Aljiao, quale legale rappresentante della Zhonta
s.r.I., per l’importo complessivo di C. 832,317,20 (capi A7 e A8), limitatamente
ai fatti commessi fino al 22/10/2012, in quanto estinti per prescrizione
Il Procuratore della Repubblica ricorre sulla declaratoria di estinzione dei
reati e deduce contraddittorietà fra il dispositivo sopra riportato e la motivazione
della sentenza impugnata, nella quale, posto che il primo atto interruttivo della
prescrizione, individuato nella richiesta di rinvio a giudizio, era datato al
23/10/2012, la decorrenza del termine prescrizionale di sei anni era stabilita per
i fatti commessi fino al 22/10/2006.
Per l’imputata Han Xiumao è stata depositata memoria a sostegno
dell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il vizio di contraddittorietà lamentato dal ricorrente è in realtà il sostanziale
risultato di un evidente errore materiale nella redazione del dispositivo. La
motivazione della sentenza impugnata era infatti chiara nell’individuare la data
2

reati di cui ai capi U e V, nel frattempo maturatasi;

dell’intervenuta prescrizione dei fatti contestati ai capi A,B, Q, R, A7 e A8 al
22/10/2006, in quanto determinata a ritroso rispetto al primo atto interruttivo
del 23/10/2012; e d’altra parte la materialità dell’errore è evidenziato
dall’indicazione nel dispositivo di una data, quella del 22/10/2012,
assolutamente incongrua rispetto a quelle indicate nelle imputazioni come
terminali della commissione dei reati di cui ai capi A e B al 22/03/2007, dei reati
di cui ai capi Q e R al 19/02/2007 e dei reati di cui ai capi A7 e A8 al
13/03/2007.

dell’indicazione nel dispositivo della corretta data del 22/10/2006 quale
determinativa dei fatti indicati nelle imputazioni di cui sopra ed estinti per
prescrizione.
Non vi è luogo a provvedere in questa sede sui rilievi oggi formulati dal
difensore degli imputato Han Xiumao e Zhao Jianling sulla intervenuta
prescrizione dei reati di cui ai capi U e V.

P. Q. M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Roma n. 1014 del 17/04/2013, sul punto
relativo alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Zhao
Xiaoming, Huang Liming, Zhang Xue Wei, Zhao Jianling Hu Huafeng, Han
Xiumao e Wu Aljiao per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi A, B, Q, R, A7
e A8, sostituendo all’espressione «limitatamente ai fatti commessi fino al
22/10/2012» quella «limitatamente ai fatti commessi fino al 22/10/2006».
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Deve pertanto provvedersi alla correzione di tale errore nel senso

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