Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9405 del 30/01/2014
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9405 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
ORDINANZA
sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da
1. Confindustria di Palermo
2. Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus di Palermo
quali parti civili nel procedimento nei confronti di
Graziano Carmelo, nato a Sciara il 30/10/1960
con riguardo alla sentenza di questa Corte di Cassazione del 06/02/2013
visti gli atti, la sentenza di cui sopra e l’istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso perché si proceda alla correzione;
rilevato che con la sentenza impugnata veniva rigettato il ricorso proposto
da Carmelo Graziano avverso la sentenza del 02/04/2012 della Corte d’Appello di
Palermo, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese del 20/04/2010, con cui il Graziano veniva condannato alla pena di anni
cinque di reclusione ed C. 1.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in
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Data Udienza: 30/01/2014
favore, fra le altre, delle parti civili Confindustria di Palermo e Centro studi ed
iniziative culturali Pio La Torre Onlus, per il reato di cui all’art. 629 cod. pen.;
rilevato altresì che con la stessa sentenza il veniva altresì condannato, oltre
al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalle predette parti civili, liquidate per ciascuna di esse in €. 2.300 oltre
accessori come per legge;
rilevato infine che le parti civili instanti chiedono che la sentenza venga
corretta nell’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione degli onorari non
riscossi e delle spese anticipate ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., presentata
nelle conclusioni depositate;
ritenuto che l’istanza risulta in effetti formulata con le predette conclusioni,
e che l’omessa disposizione della distrazione degli onorari e delle spese è
pertanto oggetto di un mero errore materiale, del quale deve di conseguenza
essere ordinata la correzione;
P. Q. M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 06/03/2013
della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, nel senso che, dopo le parole
«oltre accessori secondo legge», deve aggiungersi «con distrazione delle stesse
in favore dell’avv. Ettore Barcellona, difensore antistatario».
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma il 30/01/2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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