Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9404 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9404 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Leonardo Maria, nata Messina il 15/12/1938
2. Visalli Concetta, nata a Messina il 14/01/1968
3. Visalli Gaetano, nato a Messina il 10/09/1966

avverso l’ordinanza del 25/03/2013 della Sezione del riesame del Tribunale di
Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vìto
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l’avv. Salvatore Stroscio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

1

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina del 14/11/2012, con la
quale era rigettata un’istanza di dissequestro di diciotto buoni fruttiferi postali
intestati a Maria Leonardo, Concetta Visalli e Gaetano Visalli, rispettivamente
madre, moglie e fratello di Fabio Salvato, e sottoposti a sequestro preventivo in
quanto profitto, come altri beni sequestrati, del reato di cui all’art. 166 d.lgs. 24

I terzi ricorrenti deducono nullità del provvedimento reiettivo del Giudice per
le indagini preliminari per incompetenza funzionale, trovandosi all’epoca il
procedimento in fase dibattimentale, e violazione di legge sulla sussistenza dei
presupposti del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Dalle informazioni acquisite dal questa Corte, ad integrazione degli atti, sullo
stato del procedimento di merito, è risultata confermata la qualifica di terzi dei
ricorrenti. Tanto rendeva necessario che il difensore sottoscrittore del ricorso, in
quanto presentato nell’interesse di soggetti diversi dal proposto, fosse munito di
procura speciale a ricorrere avverso un provvedimento confermativo di un
sequestro finalizzato all’applicazione di una misura di prevenzione (Sez. 1, n.
10398 del 29/02/2012, Lucà, Rv. 252925; Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012,
Bini, Rv. 253404; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256264). Tale
procura non è allegata al ricorso e non è comunque presente agli atti; non
ricorrendo pertanto una condizione essenziale per la legittimazione alla
proposizione del gravame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

febbraio 1998, n. 58, contestato al Salvato.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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