Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9403 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9403 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PALAGI Raffaello, nato a Viareggio il 23/03/1934

Avverso il decreto del 28/04/2014 del GIP Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dr. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto
impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
PALAGI Raffaello, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso il decreto di archiviazione
emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino il 28.4.2014, perchè
nonostante l’opposizione all’archiviazione della Parte offesa, depositata presso la segreteria del
Pubblico Ministero ex art. 410 cod. proc. pen., decretava l’archiviazione senza disporre la
fissazione della udienza camerale di cui all’art. 409 comma 2 cod. proc. pen.

Data Udienza: 03/11/2015

RITENUTO IN DIRITTO

Come osservato dal sign. Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte, il ricorso è
fondato e va accolto.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice delle indagini preliminari, in
presenza di opposizione alla richiesta di emissione del decreto di archiviazione disposta dal

a) la inammissibilità dell’atto di opposizione in difetto di indicazione dell’oggetto della
investigazione suppletiva; b) la infondatezza della notizia di reato.
In assenza delle suddette condizioni, che devono essere oggetto di adeguata motivazione, il
giudice deve disporre l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.
In caso contrario il provvedimento di archiviazione viene emesso con violazione della garanzia
del contraddittorio.
Dall’esame degli atti e dalla lettura del decreto di archiviazione emerge che il giudicante non ha
preso in considerazione l’articolato atto di opposizione formulato dalla difesa della persona
offesa.
Per le suddette ragioni il decreto impugnato è illegittimo e va annullato senza rinvio, con
restituzione degli atti al Tribunale di Torino per il successivo corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 3.11.2015

Pubblico Ministero, può procedere “de piano” alla presenza di due contemporanee condizioni:

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