Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9402 del 29/01/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9402 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. D’Agostino Luigi, nato a Caste! Castagna il 06/08/1931
2. D’Agostino Flora, nata a Montefino il 24/10/1927
avverso l’ordinanza del 03/12/2012 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’opposizione proposta da
Luigi D’Agostino e Flora D’Agostino avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del
10/10/2011, con la quale veniva respinta un’istanza di revoca della confisca di
un immobile sito in Roma di proprietà della società Cofim, disposta ai sensi
1
Data Udienza: 29/01/2014
dell’art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, con decreto del Tribunale di Roma
del 14/11/1996, divenuto definitivo il 28/02/2011, nei confronti di Enrico
Nicoletti, al quale era riferibile la predetta società; istanza presentata dai
D’Agostino in quanto eredi della madre Emilia Cerboni, venditrice dell’immobile
alla Cofim nel 1992.
I terzi ricorrono sul rigetto dell’istanza e deducono violazione di legge e
mancanza di motivazione in ordine al diritto dimostrato dai D’Agostino
sull’immobile, sottratto alla dante causa degli stessi con una condotta estorsiva,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
L’atto con il quale i ricorsi sono stati presentati è invero sottoscritto da un
difensore privo di procura speciale, non presente agli atti, e che del resto
neppure si qualifica nell’atto stesso come procuratore speciale. Tanto rende i
ricorsi carenti di una condizione essenziale per la legittimazione del difensore di
un soggetto diverso dal proposto, quale il terzo interessato, a proporre il
gravame avverso provvedimenti dispositivi o confermativi della misura di
prevenzione della confisca (Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lucà, Rv. 252925;
Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404; Sez. 6, n. 35240 del
27/06/2013, Cardone, Rv. 256264).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29/01/2014
Il Consigliere estensore
Il PrIle72
ed al conseguente divieto di confisca del bene.