Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9401 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9401 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spitale Giuseppe, nato a Petralia Soprana il 18/09/1940

avverso il decreto del 07/11/2012 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva respinto l’incidente di esecuzione
proposto da Giuseppe Spitale, legale rappresentante della LA.SPI. s.n.c., in
relazione alla confisca di un immobile sito su un fondo in Petralia Soprana,
sottoposto con decreto del Tribunale di Palermo del 29/04/1994, divenuto
definitivo, alla misura di prevenzione della confisca ordinata ai sensi dell’art. 21

Data Udienza: 29/01/2014

ter legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti della Costruzioni Siino s.r.I.,
promissaria acquirente dell’immobile dalla LA.SPI. con la Cataldo Farinella s.p.a.
poi divenuta GE.CO.EN. s.p.a.. Con l’incidente la LA.SPI., non intervenuta nel
procedimento applicativo della misura di prevenzione, chiedeva la revoca della
confisca dell’immobile, la restituzione della quota di quest’ultimo corrispondente
alla parte del prezzo non ancora pagata dai promissari acquirenti o in subordine
la restituzione dell’intero immobile con contestuale restituzione da parte della
LA.SPI della parte del prezzo ricevuta.

dirette ad ottenere la restituzione di un bene il cui valore risultava triplicato a
seguito di opere effettuate con immissione di risorse di provenienza illecita della
Costruzioni Siino, e deduce violazione di legge nella lesione del diritto di
proprietà della LA.SPI., che non veniva meno per il fatto che l’immobile fosse
stato completato con fondi di illecita provenienza sull’immobile e comunque
persisteva nel momento in cui il bene non era mai stato effettivamente venduto
e la LA.SPI. aveva in conclusione ricevuto e non restituito solo la somma di £.
119.000.000 corrisposta dalla Costruzioni Siino, inferiore al 50% del prezzo
pattuito; e nella mancata distinzione fra la quota dell’immobile corrispondente
all’incremento, assoggettabile a confisca, e la rimanente parte del bene, che
doveva invece essere restituita alla LA.SPI. in quanto terzo in buona fede,
estraneo al reato che aveva legittimato l’adozione della misura di prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti esposta nel
provvedimento impugnato e non contestata dal ricorrente, l’immobile confiscato
era oggetto il 25/01/1990, allorché era ancora in costruzione ed allo stato di
rustico, di una promessa di vendita, ad un prezzo convenuto in £. 290.000.000,
dalla LA.SPI. alla Cataldo Farinella s.p.a., la quale esercitava la facoltà, prevista
da una clausola contrattuale, di acquistare il bene in associazione con altro
soggetto, indicandolo in concreto nella Costruzioni Siino; quest’ultima e la
Cataldo Farinella corrispondevano ciascuna alla LA.SPI la somma di
£.119.000.000 a parziale pagamento del prezzo della compravendita.
L’11/05/1995 la GE.CO .EN., denominazione nel frattempo assunta dalla Cataldo
Farinella, veniva dichiarata fallita, e la curatela manifestava la volontà di
scogliere il contratto, seguendone la restituzione da parte della LA.SPI. della
somma ricevuta dalla Cataldo Farinella; e con decreto del Tribunale di Palermo
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Il terzo ricorre sul rigetto di tali richieste, motivato con l’essere le stesse

del 30/03/1993 veniva disposto il sequestro della Costruzioni Siino, il cui
amministratore giudiziario comunicava il 31/03/1998 alla LA.SPI. che il giudice
delegato non aveva autorizzato l’acquisto dell’immobile.
Come osservato nella requisitoria del Procuratore generale, tale
ricostruzione attribuisce a quella, che si presentava formalmente come una
promessa di vendita dell’immobile dalla LA.SPI in favore della allora Cataldo
Farinella e della Costruzioni Siino, valore sostanzialmente traslativo della
proprietà del bene, dalla cessione del quale la LA.SPI riceveva infatti dalle due

Questa conclusione è ulteriormente confermata dalla circostanza,
ampiamente esposta nel provvedimento impugnato, per la quale la Costruzioni
Siino aveva tale disponibilità dell’immobile da realizzarvi opere di completamento
che ne incrementavano il valore fino all’importo, indicato nella disposta perizia,
di £. 740.000.000.
Tenuto conto di queste premesse, sono congruamente argomentate le
conclusioni della Corte territoriale in ordine all’insostenibilità della tesi del
ricorrente, per le quali la LA.SPI avrebbe mantenuto la proprietà del bene o
anche solo di una quota di esso corrispondente alla somma restituita alla
GE.CO .EN ed a quella residuale non pagata dalle acquirenti. L’indivisibilità dei
bene e la dimensione delle opere sullo stesso realizzate dalla Costruzioni Siino,
non solo quantitativamente preponderante, ma tale da trasformarne la natura di
rustico che lo stesso aveva all’epoca della cessione, venivano invero
coerentemente valutate dai giudici di merito nel senso di escludere che la
LA.SPI. mantenesse alcuna titolarità, sia pure parziale, su un immobile entrato
nella piena signoria della Costruzioni Siino e ormai qualitativamente diverso da
quello oggetto della precedente proprietà.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

acquirenti una somma complessivamente pari alla gran parte del prezzo pattuito.

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