Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9400 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9400 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO FLAVIO N. IL 20/10/1965 parte offesa nel procedimento
c/
VICIDOMINI FIORENZA N. IL 30/07/1967
avverso il decreto n. 1845/2012 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 20/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lette .97ZIrrtZ le conclusioni del PG Dott.kit\–f -T- f\ C-s
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(Lsr^kr–C- Q .

Udit i_clifénsor Avv.;

Data Udienza: 22/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto 20-1-2013, disponeva, in
applicazione del principio del ne bis in idem, l’archiviazione del procedimento a carico di
Fiorenza VICIDOMINI per i reati di cui agli artt. 595 e 610 cod. pen. ai danni di Flavio
RUSSO, previo giudizio di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla p.o..
2.

Le indagini suppletive indicate dall’opponente erano ritenute dal Gip identiche a quelle,

prospettate in altra opposizione all’archiviazione presentata dalla stessa p.o. in analoga
vicenda, conclusasi con decreto di archiviazione che il Gip affermava allegato al
provvedimento.
3.

Ricorre la p.o. Flavio Russo deducendo, in relazione al precedente decreto di
archiviazione che assume invece non allegato a quello oggetto di impugnazione, con il
primo motivo abnormità o nullità del decreto di archiviazione per violazione del
contraddittorio e del diritto di difesa stante l’omessa valutazione delle richieste della
p.o. e in particolare delle dichiarazioni del minore Marco Russo, figlio dei coniugi
Russo/Vicidomini e di quelle dell’avv. N. Giuliano, nonché l’omessa assunzione e
valutazione di prova decisiva.

4.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, con ampie argomentazioni di merito,
omessa motivazione e violazione del contraddittorio in ordine alle prove presentate in
udienza e indicate nel primo motivo nonché in ordine alla falsità della firma apposta sul
certificato di richiesta di interruzione di gravidanza.

5. Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato ritenendo integrata violazione sostanziale del
contraddittorio in mancanza di debita motivazione in punto di inammissibilità
dell’opposizione, dovendo il giudice, che tuttavia non può anticipare valutazioni di
merito in ordine alle indagini suppletive, quanto meno valutarne la specificità e
pertinenza, mentre nella specie era stata omessa ogni valutazione sul contenuto
dell’atto di opposizione.
6.

Risulta depositata in data odierna memoria difensiva nell’interesse della Vicidomini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127
comma 5 cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 409 comma 6 stesso codice), cioè nei casi
di violazione del contraddittorio.
3. Nella specie tale violazione, per mancata adozione della procedura camerale, non
sussiste. Infatti, per quanto sia esatto che, come affermato nel primo motivo,

2

già in precedenza qualificate inidonee a modificare le risultanze investigative acquisite,

l’inammissibilità dell’opposizione del Russo è stata motivata per relationem ad altro
provvedimento di archiviazione afferente alla stessa vicenda (sia pure con la presenza
anche di un ulteriore indagato e per capi d’imputazione non del tutto coincidenti), ma
non allegato al provvedimento impugnato, tuttavia la mancata allegazione di quell’atto
è priva di ricadute sul rispetto del contraddittorio in quanto il provvedimento richiamato
dal Gip era a tal punto noto al ricorrente, che questi ne ha fatto oggetto delle proprie
doglianze.

quanto dirette a contrastare con argomenti di puro merito il giudizio motivatamente
espresso dal Gip di non incidenza sugli esiti delle indagini preliminari di quelle
suppletive indicate dall’opponente. Perimetro fissato dalla giurisprudenza di questa
corte alla stregua della ratio dell’art. 410 c.p.p. (ravvisabile nell’esigenza di evitare
opposizioni all’archiviazione meramente defatigatorie e il conseguente inutile protrarsi
del procedimento), secondo la quale l’opposizione è inammissibile non solo quando
manchi l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di
prova, ma anche quando, pur essendo presente tale indicazione, l’investigazione
suppletiva sia non pertinente alla notizia di reato, o non rilevante nel senso della
idoneità ad incidere concretamente sugli esiti delle indagini preliminari (Cass.
12833/2013, 25302/2012, 3246/3012).
5. E in tale ultimo senso, come si evince dal ricorso che attacca nel merito la motivazione
del decreto al riguardo, il Gip non ha mancato di motivare l’opzione della procedura de
plano.
6. La memoria nell’interesse della Vicidomini è tardiva essendo stata depositata soltanto in
data odierna senza il rispetto dei termini di cui all’art. 611, ult. parte, cod. proc. pen..
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
stesso codice.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 22-1-2014

4. Doglianze che, tuttavia, esulano dal perimetro dei vizi deducibili in questa sede in

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