Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 940 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 940 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABRIGNANI GIACOMO N. IL 25/02/1952
avverso l’ordinanza n. 726/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
23/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘4’ teA.p na.4m-0 t tA-C,0
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Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23.6.2014 il Tribunale di Palermo, a seguito
dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della
Repubblica presso quel Tribunale avverso la ordinanza emessa in data
8.10.2013 dal G.I.P. dello stesso Tribunale con la quale è stata sostituita

domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria,
decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione con
sentenza del 23.4.2014, in accoglimento del predetto appello ha
sostituito la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. con quella
degli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’ABRIGNANI deducendo con unico ed articolato motivo violazione ai
sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 275 comma 2 e 292
lett. C9 cod. proc. pen. ed alla esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett.
c) cod. proc. pen. non avendo il Tribunale considerato il tempo trascorso
dalla commissione dei reati, commessi in data anteriore al 2009, in
assenza di qualsiasi indicazione che ne possa giustificare l’omessa
considerazione. Mancherebbe, soprattutto, secondo il ricorrente, la
indicazione di elementi concreti sui quali ha fondato la tesi del
perdurante collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è
maturato, anche tenuto conto che CHIRCO Vincenzo è nelle more
deceduto mentre il coimputato PASSALACQUA Giacomo è oggi
pensionato ed il rapporto di lavoro con la C.I.A. è stato risolto.
Risulterebbero inconferenti i nuovi parametri di valutazione espressi dal
Tribunale con riferimento alla « elevata organizzazione e
professionalità della condotta>> rispetto al ruolo del ricorrente. Inoltre,
difetterebbe la motivazione del provvedimento impugnato per la
mancata considerazione della incensuratezza del ricorrente rispetto alla
prognosi recidivante ed anche la affermata proporzionalità della misura
non supererebbe la natura di mera clausola di stile, per la mancata
considerazione della personalità dell’imputato e della concreta gravità
del fatto e della sanzione che si stima possa essere irrogata.

1

nei confronti di ABRIGNANI Giacomo la misura cautelare degli arresti

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Con la sentenza di annullamento che ha originato il provvedimento oggi
impugnato questa Corte aveva osservato che << il Tribunale non si è
confrontato in modo adeguato con la previsione contenuta nell’art. 292

commissione dei reati nell’interpretazione che alla citata disposizione ha
costantemente dato questa Corte di legittimità. E difatti, in tema di
misure cautelari, lo specifico riferimento dell’art. 292 comma 2 lett. c)
cod. proc. pen. alla valutazione del tempo trascorso dalla commissione
del reato implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si attualizza in
proporzione diretta con il

tempus commissi delicti,

in quanto alla

maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un
proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela (sez. U n. 40538
del 24/9/2009, Rv. 244377; sez. 6 n. 20112 del 26/2/2013, Rv.
255725). Segnatamente nel caso di specie dagli atti emerge trattarsi di
reati di truffa e falso consumati in epoca antecedente all’anno 2009;
inoltre risulta che le indagini preliminari erano concluse per essere
intervenuto decreto di giudizio immediato e che dalle indagini non erano
emersi a carico del ricorrente ulteriori fatti valutabili sotto il profilo
cautelare. ».
2. Osserva la Corte che, in tema di misure cautelari personali, ai fini della
valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della
stessa specie, il requisito della “concretezza”, cui si richiama l’art. 274,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non si identifica con quello di
“attualità” derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime

comma 2 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento al tempo trascorso dalla

favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, essere
riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano
elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla base dei
[

quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa
facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di
quello per cui si procede. (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014,Lorenzini e
altro, Rv. 260143); ancora, ai fini della valutazione del pericolo che
l’imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della
concretezza non si identifica con quello dell’ attualità, derivante dalla
riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione

di nuovi reati, ma con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla
base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa commettere
delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che
offendano lo stesso bene giuridico. (Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013,
Vignali, Rv. 255857); il tempo trascorso dalla commissione del reato non
esclude automaticamente l’ attualità e la concretezza del pericolo di
reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod.

considerato, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni
correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici
della pericolosità dell’indagato.(Sez. 2, Sentenza n. 49453 del
08/10/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974).
3. Il Tribunale ha ritenuto di fondare l’attualità del rischio di recidivanza
considerando le specifiche e peculiari modalità dei fatti legati alla
titolarità da parte dell’imputato della CIA di Trasatti, ravvisando il
concreto pericolo che l’imputato potesse riattivare i rapporti già intessuti
e sfruttare la propria posizione all’interno del CIA al fine di ricostituire
analoghe pratiche fraudolente, giungendo ad una valutazione di negativa
personalità dello stesso imputato, e ritenendo il mero decorso del tempo
dalla commissione dei fatti inincidente sulla prognosi cautelare con
giudizio di proporzionalità della misura autocustodiale alla gravità dei
fatti.
3. Ritiene la Corte che, in applicazione del richiamato insegnamento, il
generico riferimento operato dalla ordinanza – in quanto sganciato da
specifiche emergenze successive alla commissione dei fatti risalenti e
senza individuare quali rapporti si palesassero insensibili alla già
intervenuta misura cautelare – alla attività professionale svolta
dall’ALBRIGNANI quale titolare della CIA di Trasatti, esula dall’alveo
della legittimità richiamato, non individuando con la necessaria
concretezza e non adempiendo al più stringente obbligo motivazionale
richiesto dalla risalenza dei fatti, gli elementi per fondare il giudizio
prognostico posto a base della disposta misura autocustodiale.
4.

La ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

3

pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, 11.12.2014.

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