Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 94 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 94 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VOKRRI GEZIM N. IL 25/01/1976
avverso la sentenza n. 460/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
27/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 27/11/2012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 12.345/2011 R.G. *

Udienza del 27 novembre 2012

Rileva
1. — Con sentenza, deliberata il 27 gennaio 2011 e depositata
in pari data, il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione
monocratica, giudicando col rito della applicazione della pena
su richiesta, ha irrogato, nel concorso di circostanze attenuanti
generiche, previa esclusione della recidiva specifica e disapplicazione di quella reiterata, la sanzione della reclusione in cinque mesi e dieci giorni a carico dello straniero extra comunitario Gezim Vokrri, imputato del delitto di rientro non autorizzato nel territorio dello Stato dal quale era stato espulso, giusta decreto del Prefetto della provincia di Firenze 12 dicembre
2003, eseguito coll’accompagnamento coattivo alla frontiera,
reato accertato il 26 gennaio 2011.
Il Tribunale, con riferimento ai motivi del ricorso e in relazione
a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, ha
osservato: dalle emergenze processuali non si rinvengono concreti elementi, idonei a configurare alcuna delle ipotesi di cui
all’articolo 129 cod. proc. pen., alla stregua della comunicazione di notizia di reato, delle annotazioni di servizio, della querela della persona offesa e della stessa confessione dell’imputato;
la qualificazione giuridica della condotta dell’imputato è corretta.
2. — Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto s.d., depositato 1’11 febbraio 2011, col quale dichiara
promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pan., “inosservanza ed erronea
applicazione degli articoli 444, comma 3, e 129, comma 1, cod.
proc. pen., mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione”, opponendo: il Tribunale non ha vagliato “ade-

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in
persona del dott. Giovanni D’Angelo, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza
impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
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Udienza del 27 novembre 2012

guatamente” la ricorrenza degli “estremi per un proscioglimento
del ricorrente ex articolo .129 cod. proc. pen.”; anzi ha fatto illogicamente riferimento alla “querela della persona offesa”; inoltre
non è dimostrato che il rientro sia avvenuto successivamente
alla novellazione della norma incriminatrice, ai sensi del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che ha trasformato in
delitto il reato contravvenzionale originariamente previsto, e
non, piuttosto “in prossimità della espulsione o, comunque, nei
mesi successivi alla medesima”, nel vigore della norma incriminatrice più favorevole.
3. — Rileva in limine la Corte che la definizione giuridica della
condotta non appare corretta.
Nella specie non è, infatti, configurabile il delitto ritenuto dal
giudice a quo.
L’oggetto giuridico del reato consiste nella inottemperanza del
provvedimento amministrativo di espulsione in relazione al divieto (violato dal giudicabile) di rientrare nel territorio dello
Stato per il periodo di dieci anni, là dove, nella specie, Vokrri è
ritornato in Italia dopo cinque anni dalla espulsione, in epoca
prossima all’arresto (come dichiarato dell’imputato), sicuramente successiva al 23 giugno 2009, essendo munito di patente
di guida rilasciatagli in pari data dalla Autorità albanese.
Orbene, tale divieto risulta illegittimo, quanto alla durata decennale, e deve essere disapplicato dal giudice.
Al riguardo questa Corte suprema di cassazione ha stabilito
che “la norma incriminatrice si pone in contrasto, nella parte in
cui fissa in dieci anni la durata del divieto, con l’articolo
11, par. 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell’ordinamento
nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato adeguamento della citata direttiva (v. sent. Corte di Giustizia del 28 aprile
2011, El
Sicché, qualora, come nella specie, “il rientro nel territorio dello
Stato dello straniero espulso [..} avvenga oltre il quinquennio dal-

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Ricorso n. 12.345/2011 R.a

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Ricorso n. 12.345/2011 R. G. *

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4. — L’erronea applicazione delle legge penale in cui è incorso il
giudice a qua il quale ha ritenuto il delitto — a dispetto della
sopravvenuta illegittimità del provvedimento amministrativo
presupposto, che doveva essere disapplicato — comporta l’ annullamento senza rinvio della impugnata sentenza di applicazione della pena su richiesta.
5. — La statuizione rescindente che precede non si correla all’
epilogo liberatorio della declaratoria che il fatto non sussiste
ovvero non è previsto dalla legge come reato.
La contestazione, una volta esclusa la ricorrenza del delitto,
rifluisce, infatti, nella previsione sussidiaria del reato
di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi
dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sotto la quale è astrattamente sussumibile la condotta del ricorrente.
La contravvenzione in parola sanziona, per l’appunto, “salvo
che il fatto costituisca più grave reato”, la condotta dello straniero il quale “fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni” del testo unico cit.,
“nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007,
n. 68″.
Non ignora il Collegio che gli arresti di questa Corte, in precedenza citati (sentenze Sanchez Sanchez e Zyba), alla disapplicazione del decreto prefettizio illegittimo (quanto al termine di
durata del divieto di ritorno) hanno fatto conseguire l’esito
dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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l’espulsione, [..] la norma incriminatrice [..] deve essere dis app licata per contrasto con le disposizioni della direttiva [..]
che prevedono che il divieto di reingresso non possa valere per
un periodo superiore a cinque anni” (Sez. 1, n. 12220
del 13/03/2012 – dep. 02/04/2012, Sanchez Sanchez, Rv. 252214
e Sez. 1, n. 8181 del 20/10/2011 – dep. 02/03/2012, Zyba, Rv.
252210).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 27 novembre 2012

Ma tali pronunce non hanno considerato il concorso del
reato sussidiario, sicché il principio di diritto enunciato, secondo il quale “il rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso [..] non è più previsto come reato, ove avvenga oltre il quinquennio dall’espulsione”, può considerarsi superato nella sua
asso lu t ezza , dovendosi ritenere, invece, che la condotta in
questione non è prevista come delitto, sebbene possa, tuttavia,
integrare la succitata contravvenzione.
All’annullamento della sentenza impugnata consegue, ai sensi
dell’articolo 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Firenze per le determinazioni in ordine
alla promozione della azione penale davanti al competente
Giudice di pace.
p.

Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.
Così deciso, il 27 novembre 2012.

Ricorso n. 12.345/2011 R. G. *

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