Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9398 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9398 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
nel procedimento nei confronti di
1. Cerrai Simona, nata a Livorno il 29/09/1968
2. Petrillo Attilio, nato a Livorno il 13/11/1965
3. Pagliuca Nicola, nato ad Aversa il 13/11/1959

avverso l’ordinanza del 30/04/2013 del Tribunale del riesame di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per gli indagati Cerrai e Petrillo l’avv. Marco Talini, che ha concluso
chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso e in subordine – quanto alla
Cerrai – il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 05/12/2013

i

1. In data 8 aprile 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Livorno ha emesso ordinanza con la quale ha disposto l’applicazione della
custodia cautelare in carcere nei confronti di Attilio Petrillo e Nicola Pagliuca,
quali indagati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
in relazione al fallimento della società Carolina s.r.l. e, il primo soltanto, anche
per il delitto di estorsione in danno di Marco Nocchi, Federico Nocchi e Donatella
Caroti; ha inoltre disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di

s.r.I., quale indagata per i delitti di riciclaggio e impiego di somme di denaro
provenienti dai delitti di truffa o bancarotta fraudolenta relativa alla s.r.l.
Carolina.
1.1. Il Tribunale del riesame, adito dagli indagati, con ordinanza in data 30
aprile 2013 ha annullato il provvedimento cautelare nella parte riguardante la
Cerrai e lo ha riformato nella parte riguardante il Petrillo e il Pagliuca,
disponendo nei confronti di questi ultimi l’obbligo di dimora nel Comune di
rispettiva residenza, con ulteriori specifiche prescrizioni.
1.2. Nella motivazione quel collegio ha espresso il convincimento che il
compendio indiziario a carico del Petrillo e del Pagliuca fosse caratterizzato da
gravità e che sussistessero le esigenze cautelari, peraltro sotto il solo profilo del
pericolo di reiterazione delle condotte illecite: esigenze ritenute, tuttavia,
fronteggiabili con l’obbligo di dimora, stante il tempo decorso dall’epoca dei fatti
e tenuto conto dell’efficacia impeditiva apprestata dal sequestro preventivo
disposto contestualmente alla misura personale. Quanto alla Cerrai, ha invece
escluso che ricorresse la gravità indiziaria sotto il profilo della consapevolezza,
da parte dell’indagata, della provenienza illecita del denaro; del pari ha escluso
la sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione del minor rilievo del
ruolo da essa assunto nella vicenda e, ancora una volta, del sequestro
preventivo in atto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Livorno, deducendo violazione della legge penale processuale e vizi
di motivazione. Segnala il ricorrente di avere depositato in sede di riesame una
corposa memoria, articolata in 18 punti, nella quale aveva dettagliatamente
replicato alle deduzioni svolte dalla difesa degli indagati sia sotto il profilo della
gravità indiziaria, sia sotto quello delle esigenze cautelari; precisa che, in ordine
a queste ultime, aveva anche insistito sul perdurante pericolo di inquinamento
delle prove, tenuto conto delle specifiche condotte tenute dal Petrillo e dal
Pagliuca. Si richiama alle considerazioni ivi svolte, che in parte sintetizza e in

2

Simona Cerrai, moglie del Petrillo e amministratore unico della società Benedo

parte riproduce nel ricorso, lamentando che il giudice del riesame non ne abbia
tenuto il minimo conto.
2.1. Analogamente si duole dell’omessa disamina delle ragioni svolte a
sostegno della misura nei confronti della Cerrai, anch’esse rievocate nel ricorso e
riguardanti tanto la gravità indiziaria, quanto le esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Tribunale del riesame ha motivato la propria ordinanza
confrontandosi soltanto con le critiche mosse dagli indagati alle argomentazioni
svolte dal g.i.p. nel provvedimento genetico; muovendo in quell’ottica, come già
sintetizzato nella superiore narrativa, quanto al Petrillo e al Pagliuca ha
valorizzato, ai fini dell’adeguatezza della misura non custodiale applicata in
sostituzione, il tempo trascorso dall’epoca dei fatti e la cautela assicurata dal
sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli indagati; quanto alla Cerrai
ha disconosciuto l’esistenza stessa delle esigenze cautelari, in una con la gravità
indiziaria.
1.2. Così argomentando, tuttavia, quel collegio ha mostrato di non tenere in
alcun conto le contrarie ragioni sviluppate dal pubblico ministero nell’ampia ed
articolata memoria da lui depositata al momento della trasmissione degli atti per
il riesame: memoria alla quale, infatti, neppure è dedicato un cenno nell’ordinanza, sebbene ivi si riferisca degli scritti presentati dai difensori.
Sono rimaste, così, senza risposta le argomentazioni con le quali l’organo
dell’accusa ha inteso supportare la fondatezza dei propri assunti in ordine: 1)
all’inadeguatezza dell’obbligo di dimora, stante la libertà consentita agli indagati
di comunicare con qualunque mezzo e di operare ulteriori distrazioni, alla luce
delle condotte da essi tenute a ridosso della dichiarazione di fallimento anche al
fine di eludere la possibilità di sequestri dei beni (non ancora totalmente
individuati e acquisiti); 2) alla inidoneità del sequestro preventivo a fronteggiare
le esigenze cautelari special-preventive; 3) al perdurante pericolo di
inquinamento delle fonti di prova orale, alla stregua delle pressioni esercitate su
talune delle persone offese, sul fabbro Paolo Coli e sul titolare della società Stella
Ceramiche s.r.I.; 4) alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della
Cerrai, indicati ai paragrafi 8, 9, 10 e 11 della menzionata memoria (riprodotti
nel ricorso) e non confutati nell’ordinanza; 5) agli elementi tratti dall’attività
investigativa delegata alla polizia giudiziaria, donde era assertivamente emersa
la ricostruzione della vicenda relativa alla concessione di un mutuo alla società
Benedo ottenuto grazie ad atti falsi, nonché altre condotte della Cerrai che si

3

a

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

assumevano dimostrative del ruolo da lei assunto nella vicenda e della sua
consapevolezza circa la provenienza illecita delle somme riciclate.
La complessità del thema decidendum, così come tracciato dagli specifici
argomenti consegnati al riesame dal pubblico ministero, richiedeva una disamina
ben più approfondita di quella che emerge dalla motivazione del provvedimento
impugnato: la quale appare scarna e incompleta, particolarmente nelle parti
nelle quali il Tribunale ha espresso il proprio dissenso dall’operato del g.i.p..

motivazione. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Firenze,
sottoporrà a rinnovata disamina la questione de libertate nei confronti dei tre
indagati, in piena libertà decisionale e col solo obbligo di motivare adeguatamente la decisione, tenendo conto delle ragioni esposte da tutte le parti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Firenze.
Così deciso il 05/12/2013.

2. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizio di

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