Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9396 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9396 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCOPIO ROCCO N. IL 02/05/1950
avverso l’ordinanza n. 7/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA
BERARDINIS;
)effe/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 21/11/2013

Con ordinanza in data 31.1.2013 il Tribunale di Catanzaro/Sez.Riesame,rigettava il
ricorso proposto da PROCOPIO Rocco avverso il decreto di convalida del sequestro
probatorio emesso dal PM. in data 8.1.2013,in relazione ai reati di cui agli artt.110482 con riferimento all’art.477 —capo A) ,nonché agli artt.110-640 comma II
CP.(capo B)-dando atto che un precedente decreto emesso dal PM in data 5.12.2012
era stato annullato per vizio di formaNella specie si trattava del sequestro del libretto di circolazione dell’autovettura Fiat
500 tg.CZ130698,della quale era titolare Sinopoli Baldassarre,avendo la Polizia
stradale accertato,che sulla vettura,che era nella disponibilità di tale Arena Vittorio,la
carta di circolazione recava l’attestazione della avvenuta revisione,in data
23.4.2010,che appariva falsa,in quanto riferibile al codice di altra operazione di
revisione.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
difensore,deducendo:
-la violazione di cui all’art.606 comma primo lett.C) CPP.,per inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullitàCensurava al riguardo la motivazione con la quale era stata disattesa l’eccezione di
mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale innanzi allo stesso
Tribunale,che si era limitato a valutare l’intervento del difensore,che si riteneva
idoneo a sanare il difetto di avvisoEvidenziava peraltro che l’avviso era stato recapitato in data 5-2-2013,ossia cinque
giorni dopo l’udienza.
In base a tali rilievi il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento
impugnato.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero nel presente procedimento,secondo quanto è dato desumere dal testo della
ordinanza impugnata,i1 difensore dell’indagato aveva eccepito il difetto di notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale,innanzi al Tribunale del riesame.
Peraltro,emerge da quanto dedotto dalla difesa che tale avviso venne recapitato in
data successiva a quella della udienza camerale.
Orbene,va evidenziato che secondo i principi enunciati da questa Corte,l’omesso
avviso dell’udienza camerale all’imputato o al suo difensore,determina una nullità di
ordine generale, a regime intermedio(SU.11.9.2001,n.33540)-che nella specie risulta
tempestivamente eccepita.

RITENUTO IN FATTO

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo
giudizio.
Roma,deciso in data 21 novembre 2013.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Inoltre risulta fondato il rilievo del ricorrente che deduce la violazione del termine di
tre giorni stabilito dall’art.324 co.VI CPP. ,essendo intervenuta la notifica dell’avviso
al difensore,per l’udienza camerale, in data successiva a quella dell’udienza stessa.
Ne consegue,nella specie,la violazione del termine previsto dall’art.324 comma sesto
CPP.,che integra la nullità per violazione del diritto di intervento del difensore
all’udienza camerale.
Né la presenza del difensore innanzi al Tribunale vale a sanare il richiamato vizio di
legittimità,essendo l’intervento finalizzato alla formulazione della relativa eccezione
per difetto di notifica dell’avviso di udienza.
Va pertanto pronunziato l’annullamento dell’ordinanza impugnata,disponendo il
rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio.

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