Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9395 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9395 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
XU SHAOXI N. IL 27/06/1966
avverso l’ordinanza n. 36/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
03/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA
BERARDINIS;
jet(e/s ntite le onclusioni del PG Dott.
C2—

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Uditi difensor Avv.; /

Data Udienza: 21/11/2013

Con ordinanza in data 3.4.2013 il Tribunale di Genova -Sez. Riesame- confermava il
provvedimento emesso dal PM presso il Tribunale del luogo,che in data 7-3-2013
aveva convalidato il sequestro eseguito dalla pg. in relazione al reato di cui all’art.474
CP.
Nella specie risultavano sottoposti al sequestro dalla Guardia di Finanza due
container sbarcati a Genova,e provenienti dalla Cina,che contenevano merce
contraffatta (accessori e borse delle ditte FENDI e BULGARI)- Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di HU
SHAOXI,deducendo:
1-la violazione delle norme penali e la manifesta illogicità della motivazione.
Rilevava al riguardo che i cont4iners erano diretti a Firenze,dove l’istante svolgeva
attività commerciale.
Evidenziava la carenza di motivazione in riferimento ai presupposti del sequestro,e
alle esigenze probatorie del vincolo cautelare,ritenendo carente anche il
provvedimento di convalida emesso dal PM. osservando che il Tribunale del riesame
non può,in tal caso,integrare la motivazione del decreto impugnato.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della ordinanza.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve evidenziarsi in primo luogo che dal testo del provvedimento impugnato
si evince la adeguata indicazione dei presupposti che legittimano l’applicazione del
sequestro probatorio,avendo il Tribunale rilevato che la merce sottoposta al vincolo
era stata visionata da funzionari della Agenzia delle dogane e da militari della
Guardia di Finanza,e che successivamente si era accertata con i titolari dei marchi
(“BULGARI “e “FENDI”) che i prodotti sottoposti al sequestro recavano marchi
contraffatti.
Va altresì evidenziato che risulta verificata dal Tribunale l’esistenza del fumus
delicti in riferimento al reato di cui all’art.474 CP.e si è rilevato che il provvedimento
di convalida del sequestro emesso dal PM risulta adeguatamente motivato con
riferimento al vincolo di pertinenzialità tra le cose sottoposte al vincolo cautelare e il
reato di cui si tratta.
Conseguentemente le censure formulate dal ricorrente si rivelano ,oltre che
generiche,manifestamente infondate,non evidenziando l’assoluta mancanza di
motivazione che configura il richiamato vizio di legittimità(secondo i canoni
giurisprudenziali di questa Corte,per cui va richiamata sentenza Sez.III,in data

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Roma,deciso in data 21 novembre 2013.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

ío, z2

20.3.2002,n.11292-RV221437-ove si stabilisce che la mancanza totale o la mera
apparenza della motivazione nelle ordinanze di riesame relative a misure cautelari
reali,poiché configura una violazione della norma di cui all’art.125 cpp.che prescrive
la motivazione a pena di nullità,determina un vizio di legittimità del
provvedimento,che può essere dedotto in cassazione ai sensi dell’art.606 cpp.,lett.c)senza venire a contrasto con la disposizione di cui all’art.325 cpp. che limita il ricorso
per cassazione alla sola violazione di legge e lo esclude per vizi motivazionaliLa manifesta infondatezza del ricorso ne impone la declaratoria di inammissibilità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

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