Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9392 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9392 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RONGAROLI GIANCARLO N. IL 12/07/1966
avverso la sentenza n. 3223/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
he ha concluso per

Udito, pe la parte civile, l’Avv
Uditi difen or Avv.

Data Udienza: 12/12/2013

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 25/01/2013 e depositata, entro il termine di
sessanta giorni indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il 29/01/2013,
con comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento

confermato la sentenza del Tribunale di Firenze 14/06/2010 che aveva
condannato Giancarlo Rongaroli per i reati di bancarotta fraudolenta
documentale, in relazione al fallimento della Maxim s.r.I., e di occultamento o
distruzione di documenti contabili della medesima società.
Avverso la sentenza indicata e l’ordinanza resa dalla Corte di appello di
Firenze il 25.01.2013, il difensore di Giancarlo Rongaroli ha proposto ricorso per
cassazione, depositato presso il Tribunale di Milano il 09/07/2013, articolando sei
motivi di doglianza che denunciano: 1) inosservanza di norme processuali in
relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 2) violazione della legge
penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, commi 2 e 3, cod. proc.
pen.; 3) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2, I. fall.; 4) violazione della legge penale e
vizio di motivazione in relazione all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 5)
violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 15 cod.
pen. e agli artt. 216, comma 1, n. 2, I. fall. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000; 6)
violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis
cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato presentato oltre il termine
prescritto.
La sentenza della Corte di appello di Firenze è stata deliberata il
25/01/2013, con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc.
pen., del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, deposito
intervenuto il 29/01/2013. La notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto
del provvedimento all’imputato contumace è stata effettuata il 24/05/2013,
termine che scadeva per ultimo a norma dell’art. 585 comma 3, cod. proc. pen.

2

all’imputato contumace il 24/05/2013, la Corte di appello di Firenze ha

Il termine per la presentazione del ricorso (45 giorni dal 24/05/2013) è
scaduto in data 08/07/2013 (lunedì), laddove il ricorso è stato presentato il
09/07/2013.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/12/2013

P.Q.M.

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