Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9385 del 20/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9385 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASCIS MICHELE N. IL 22/08/1981
avverso la sentenza n. 4908/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 20/01/2016
173 Mascis
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, del Codice della
strada è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
condotta di guida zigzagante, nonché le ripetute precedenti condanne. Ciò giustifica sia il
trattamento sanzionatorio che il diniego della sospensione della pena.
Si tratta di tipiche valutazioni in fatto non sindacabili nella sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 20 gennaio 2016
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL P ESIDENTE
( faudi991 ) ,9
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giuridici: essa evoca la particolare del fatto commesso alle 5 del mattino e manifestando