Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9384 del 20/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9384 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAROFALO GIUSEPPE N. IL 23/07/1981
avverso la sentenza n. 4184/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 20/01/2016

Fatto e diritto
Garofalo Giuseppe ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo di cui in epigrafe, emessa a conferma della sentenza di primo
grado di condanna per il reato di cui all’art. 186 co 2 lett c) co 2 sexies c.d.s . ( guida in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico di 2,41 e 2,48 g/1.)
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

dell’accertamento del tasso alcolemico effettuato tramite l’etilometro. Assume la difesa che, poiché
l’accertamento è stato effettuato a distanza di un’ora dall’incidente, durante il ricovero
dell’imputato, la curva di Wirmax avrebbe dovuto presentare un andamento decrescente e non
ascendente come quello rilevato dalla misurazione; difatti il livello di massima intossicazione da
alcol si sarebbe dovuto raggiungere, secondo detta curva, dopo trenta minuti circa dall’assunzione
della sostanza; di conseguenza, ipotizzandosi che l’assunzione dell’alcol sia avvenuta poco prima
dell’incidente, verificatosi alle ore 3,45, al momento in cui è stato effettuato l’esame in ospedale,
alle ore 4,40 circa, l’andamento doveva essere decrescente, mentre gli esami forniscono un
andamento ancora crescente del tasso alcolemico; da ciò la difesa deduce l’incompatibilità degli
esiti delle misurazioni col normale andamento fisiologico attestato dalla curva di Wirmak e di
conseguenza l’insufficienza dei risultati dell’accertamento tecnico effettuato mediante
l’apparecchiatura impiegata a provare lo stato di ebbrezza e la riconducibilità della concentrazione
di alcol in una delle tre fasce indicate nelle ipotesi contemplate dall’art. 186 c.d.s..
2)violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla assenza di prova del corretto
funzionamento dell’apparecchio non essendo stato acquisito il libretto meteorologico e non essendo
dunque accertato che lo stesso fosse stato sottoposto alla prescritta taratura.
3) applicazione della speciale causa di non punibilità introdotta dall’art. 131 bis c.p.p. trattandosi di
fatti di particolare tenuità.
Il primo motivo è generico oltre che manifestamente infondato.
Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il decorso di un intervallo
temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e
non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014 – dep.
25/03/2014, Pittiani, Rv. 259694). “In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico
conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze
in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale
riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e il

i

1) vizio di motivazione con riguardo all’accertamento della responsabilità, contestando i risultati

momento

dell’accertamento” .Sez. 4, Sentenza n. 24206 del 04/03/2015 Ud. (dep. 05/06/2015)

Rv. 263725Sez. 4, Sentenza n. 40722 del 09/09/2015 Ud. (dep. 09/10/2015) Rv. 264716).
In assenza della allegazione di circostanze idonee ad elidere l’ efficacia della misurazione effettuata
in conformità alle previsioni normative, deve concludersi, oltre che per l’infondatezza, anche per la
genericità delle censure riguardanti l’assenza di prova dello stato di ebbrezza.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo non essendo stata fornita

dell’apparecchiatura o di errori di esecuzione, non senza rilevare che trattasi di valutazione di
valutazione del materiale probatorio sottratta al sindacato di legittimità ove, come nel caso di
specie, sia sorretta da adeguata congrua motivazione.
Non può essere riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, richiesta
nel presente giudizio dalla difesa del ricorrente.
Si rammenta che ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità introdotta dall’art. 131 bis
c.p.p., devono considerare congiuntamente l’esiguità del danno o del pericolo derivato nonché il
grado di colpevolezza e l’occasionalità del fatto, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti
con il primo e che l’accertamento di tali requisiti deve essere condotto secondo una valutazione
del caso in concreto e non limitata alla fattispecie astratta di reato. Ciò posto, nel caso in esame,
ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto le modalità della condotta, considerato
l’elevato tasso alcolico, e la non occasionalità della stessa, quale si evince dai precedenti anche
specifici dell’imputato, già condannato per guida in stato di ebbrezza oltre che per omicidio
colposo.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20.1.2016

dall’imputato, sul quale grava il relativo onere probatorio, alcuna prova di difettoso funzionamento

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