Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9384 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9384 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

FAZZOLARI Fabio, nato a Genova il 16/10/1966

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 5 dicembre 2012;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.Oscar
Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Ezio Vrenna, che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova confermava
la sentenza del 22 aprile 2011 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
dichiarato Fabio Fazzolari colpevole dei reati di seguito indicati:
a) ai sensi degli artt. 624, 625 commi 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen. perché, al fine di
trarne profitto, forzando la serratura della portiera, si impossessava dell’autovettura

Data Udienza: 05/12/2013

Y 10….. sottraendola al legittimo proprietario che la tratteneva posteggiata in via
Fanti; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose
esposte alla pubblica fede ed in tempo di notte;
b) ai sensi degli artt. 81 cpv, 648 cod. pen. perché al fine di procurarsi un
profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistava o
comunque riceveva sei assegni bancari

tratti sul c/c

accesso presso la banca

Cariplo AG di Ge/Sestri Ponente, provento di furto commesso in data 9.6.2003 in
danno di Monfrecola Pasquale, tre assegni

tratti sul c/c

acceso presso la

data 8.8.2003 in danno di Noberasco Maria Carla, consapevole della loro
provenienza delittuosa;
c) ai sensi degli artt. 91 cpv e 648 pen. perché, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, al fine di trarne profitto acquistava o comunque riceveva la carta
d’identità n.

e la patente di guida n

, di provenienza di furto commesso in

data 30.1.2003 di Cardillo Massimo, consapevole della loro provenienza delittuosa;
e, per l’effetto, riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla
pena di anni tre di reclusione e C 900 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

2. Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato, personalmente, ha proposto
ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

3. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce violazione dell’art.
606 lett. c) per inosservanza dell’art. 179 comma 1 del codice di rito. Deduce, al
riguardo, di aver avuto notizia del procedimento di appello dopo un precedente
rinvio per omessa notifica della citazione, senza tuttavia aver mai avuto contezza
del procedimento nella fase di primo grado e nelle indagini preliminari. Infatti, sia
l’avviso di conclusione delle indagini sia il decreto di citazione a giudizio erano stati
notificati per compiuta giacenza presso la vecchia abitazione, ove, però, egli non
risiedeva più da oltre un anno.
Erroneamente, il giudice di appello aveva rigettato l’eccezione difensiva sul
rilievo che, in data 22 agosto 2003, esso istante avesse eletto domicilio per le
notifiche, ai sensi dell’art. 161 cod.proc.pen., in Genova, via 11 dicembre n.75/2.
Evidentemente per mero errore, il poliziotto che aveva redatto il verbale aveva
barrato la casella relativa ad “elezione di domicilio” e non quella relativa a
“dichiarazione di domicilio”, essendo assolutamente evidente che l’imputato avesse
inteso dichiarare il domicilio presso il luogo di residenza e non già presso
l’abitazione della moglie. Tanto poteva evincersi dal chiaro disposto dell’art. 62
disp.att. del codice di rito, secondo cui «nell’eleggere il domicilio a norma dell’art.
162 del codice, l’imputato è tenuto ad indicare anche le generalità del
domiciliatario». Nessuno gli aveva chiesto di indicare le generalità del domiciliatario

2

Banca San Paolo Ag 1 di Genova, sei assegni provento di furto commesso in

sicché era evidente che l’indicazione resa consistesse in mera dichiarazione, e non
già elezione di domicilio. Dal certificato storico anagrafico acquisito del giudice di
appello risultava evidente che, alla data della notifica del decreto di citazione a
giudizio, esso istante non era più residente nel domicilio dichiarato ed era, altresì,
separato dall’ex moglie, ancora là residente. Accertata, pertanto l’inidoneità del
domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. le notifiche
avrebbero dovuto essere effettuate presso lo studio del difensore, in quanto la
compiuta giacenza presupponeva anche l’attualità della residenza.
c)

per

inosservanza dell’art. 179, 525 comma 2, del codice di rito. Si lamenta, in
proposito, che il giudice collegiale, che, in appello, aveva chiesto l’acquisizione del
certificato di residenza storico-anagrafico, era diverso da quello che aveva, poi,
emesso la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, risultando
ineccepibile la motivazione con la quale il giudice di appello ha rigettato identica
questione di rito, relativa alla pretesa nullità del giudizio di primo grado per
irritualità delle notifiche, sul rilievo decisivo che l’imputato, nel verbale del 22
agosto 2003, redatto dalla polizia giudiziaria, aveva formalmente eletto domicilio ai
sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., in Genova, via 11 Dicembre n. 75/2, con
espressa indicazione che si trattava della sua abitazione. Tale annotazione rendeva
evidentemente superflua l’indicazione delle generalità del domiciliatario, secondo la
disposizione processuale richiamata dall’odierno ricorrente. L’asserita erroneità di
tale indicazione, posto che già da tempo egli aveva trasferito altrove la sua
residenza, come da acquisita certificazione storico-anagrafica, non valeva
certamente a privare di efficacia la detta elezione, che, comunque, sarebbe potuta
valere, quanto meno, come dichiarazione di domicilio, come esattamente osservato
dal giudice a quo.
Palesemente infondata è anche la questione di rito che sostanzia il secondo
motivo, posto che la circostanza che l’anzidetto documento anagrafico sia stato
acquisito da collegio diverso da quello che ha, poi, deliberato la sentenza non
integra certamente violazione del principio dell’immutabilità del giudice, che, nel
postulare la necessaria identità del giudicante che abbia raccolto la prova orale
rispetto a quello che sia poi chiamato a valutarla, non può certamente estendersi
anche all’ipotesi del disimpegno di attività meramente ordinatorie volte
all’acquisizione di documenti, che siano poi vagliati da altro giudice, sull’implicito,
ribadito, presupposto della loro rilevanza ed influenza ai fini della decisione. Senza
poi dire che il documento acquisito da giudice in diversa composizione non aveva

3

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett.

alcuna influenza ai fini della delibazione della questione di rito relativa alla ritualità
della notifica.

2. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato,

con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 05/12/2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA