Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9383 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9383 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ZANNI Anna Maria, nata a Cavarzere 1’08/01/1942;
avvero la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 12/12/2012

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Oscar
Cedrangolo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per difetto di querela;
sentito, altresì, l’avv. Luca Beorchia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed ha
depositato nota spese e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

RITENUTO IN FATTO

1. Anna Maria Zanni era chiamata a rispondere, innanzi alla Tribunale di Udine,
del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto,
dopo essere penetrata all’interno del supermercato denominato “Panorama” ,
prelevava dagli scaffali di esposizione i seguenti prodotti: n. 4 confezioni di burro, n.

Data Udienza: 05/12/2013

3 candele, materiale per la pulizia, n. 2 confezioni di cerotti, n. 4 paia di slip la
donna, n.1 confezione di carne all’inglese, n. 2 confezioni di peperoni ripieni, n. 1
confezione di trattamento per capelli, n. 2 confezioni per la pulizia del bagno, n. 4
confezioni di cosmetici per un valore complessivo di C 134,74 ; con l’aggravante di
aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, avendo occultato la merce all’interno
della propria borsetta e nelle tasche della giacca.
Con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale, pronunciando con le forme del
rito abbreviato, dichiarava l’imputata colpevole di tentato furto aggravato e,

contestate e con la diminuente di rito, la condannava alla pena di mesi due di
reclusione e C 200 di multa, con sospensione condizionale della pena.

2. Pronunciando sul gravame proposto dall’imputata, la Corte d’appello di
Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la pronuncia
impugnata rideterminando la pena nella misura di mesi uno di reclusione e C 100 di
multa, con ulteriori statuizioni di legge.

3. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell’imputata, avv. Luca Beorchia,
ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito
indicate.

4.

Con unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia erronea

applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen., con
riferimento all’art. 625 n. 2 cod. pen.; inosservanza di norme processuali, ai sensi
dell’art. 606 cod. proc.pen., con riferimento agli artt. 516, 520, 521 e 522 del
codice di rito. Rileva, al riguardo, che l’aggravante del mezzo fraudolento era stata
ritenuta in sentenza sul presupposto che l’imputata, dopo aver rimosso alcuni
involucri della merce prelevata, avesse occultato i prodotti, prima, nel carrello
utilizzato per far la spesa e, successivamente, nella sua borsetta. Tali modalità non
corrispondevano, tuttavia, a quelle contestate all’odierna ricorrente nel capo
d’imputazione, laddove la contestata aggravante era stata ritenuta sul presupposto
dell’occultamento della merce e non già della rimozione di confezioni dei prodotti
sottratti.
Facendo richiamo ad orientamento giurisprudenziale di legittimità, la ricorrente
sostiene l’insussistenza dell’aggravante contestata e si duole del mancato rilievo
d’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di una condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti

1. In limine, deve essere disattesa l’eccezione di violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento alla contestazione
dell’aggravante del mezzo fraudolento, sul rilievo che nella pronuncia impugnata il
giudice a quo aveva valorizzato modalità operativa (consistente nell’apertura delle
confezioni dei prodotti sottratti, all’evidente fine di eludere il controllo
antitaccheggio, e nel successivo occultamento del relativo contenuto) non
contestata in rubrica. Ed invero, dal testo del provvedimento impugnato risulta che
una siffatta modalità di condotta era stata accertata e ritenuta dal primo giudice nel

dedotta nei motivi di gravame. È risaputo, al riguardo, che la violazione del
principio di correlazione integra nullità a regime intermedio, che, in quanto
verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza
nel grado successivo, di talché una tale violazione non può essere eccepita per la
prima volta in sede di legittimità (da ultimo, Sez. 6 n. 31436 del 12/07/2013, Rv
253217). D’altro canto, nessuna violazione era in concreto ipotizzabile, in quanto
l’apertura della confezione costituiva segmento della complessiva condotta
fraudolenta in questione, incontestatamente emerso in primo grado, in termini di
evidente specificazione della circostanza addebitata.
Sul piano sostanziale, è certamente condivisibile il rilievo difensivo secondo cui
il mero occultamento della merce sottratta sulla persona o nella borsa non è idoneo
ad integrare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, siccome modalità di
condotta immanente all’azione furtiva, secondo quanto affermato da questa Sezione
in più occasioni (Sez. 5, 21/03/2013, Pero, non massimata), con orientamento
interpretativo di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice
(Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv 255974). Nondimeno, la modalità
dell’apertura della confezione dei prodotti sottratti, con finalità elusiva delle misure
di controllo predisposte dall’esercizio commerciale, a difesa dei beni esposti per la
vendita, integra certamente condotta caratterizzata da astuzia, scaltrezza ed
insidiosità, come tale idonea ai fini della configurazione dell’aggravante in
questione, realizzando quel quid pluris all’uopo necessario (consistente nell’uso di
qualsiasi espediente stratagemma può anche nel porre in essere comportamenti
improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti
predisposte dalla persona offesa a tutela delle proprie cose: Sez. 4, 06/02/2009, n.
13871, Rv. 243203; e Sez. 5. Pero, cit.).

2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

3

contraddittorio delle parti, senza che alcuna doglianza in proposito fosse stata

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 05/12/2013

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