Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9382 del 20/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9382 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSCO MARIO N. IL 31/03/1976
avverso la sentenza n. 2962/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
15/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 20/01/2016
Fatto e diritto
BOSCO MARIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su
richiesta ex articolo 444 c.p.p. per il reato di furto pluriaggravato contestatogli.
La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.
Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cassata).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro rnillecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2016
Il Consigliere estensore
Il
sidente
Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la qualificazione del fatto, pur concordata,
sostenendo dovesse trattarsi di fattispecie tentata.