Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9381 del 20/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9381 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC MISO N. IL 16/01/1984
avverso la sentenza n. 8377/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
11/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 20/01/2016

Fatto e diritto
Seferovic Miso ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione
delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 11.5..15 per i
reati di tentato furto aggravato.
Ha dedotto a sostegno del ricorso, l’omessa motivazione della sentenza con riguardo con riguardo
alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia ex
art. 129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi questione
sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da
parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al
giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693
del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000 ) Rv. 216583 Sez.

3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997

Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129
c.p.p.. deve essere accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi sufficiente
una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e nella valutazione negativa della non ricorrenza le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di condizioni
che impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare conto con
motivazione sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv. 235495, Cass sez
5 5.1.2006 n. 211 Cortese).

Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.

Nel caso in esame, il giudice ha motivato l’insussistenza di cause di non punibilità attraverso l’espresso
riferimento agli elementi di responsabilità emergenti dalle informative del verbale di arresto, della
relazione degli agenti operanti e dalle dichiarazioni confessorie dell’imputato

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Così deciso il 20.1..2016

somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

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