Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 938 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 938 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DICUONZO RUGGIERO N. IL 02/01/1951
avverso l’ordinanza n. 1030/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
25/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
le /sentite le conclusioni del PG Dott • I a
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Uditi dif sor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2014

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CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano ha confermato il 25.7.14 l’ordinanza custodiate
carceraria emessa dal locale GIP in data 1.7.2014 nei confronti di Ruggiero

Muscatello Giuseppe e altri, anche con l’aggravante ex art.7 legge 203/1991 – e 38
– con Di Cuonzo Vincenzo, Micchia, Mehmeti, Fondini – dell’imputazione
provvisoria), 73.1 e .1-bis e .6, e 80.2 stesso dPR (capo 35), 73 (capi 37 e 39),
tutti con l’aggravante dell’art.7 dl 152/91.

2. Nell’interesse di Ruggiero Di Cuonzo ricorre il difensore, enunciando i
motivi che seguono:
-1. Violazione degli artt. 268.3 e 271.1, motivazione illogica e contraddittoria,
in relazione all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai r.i.t. 2006/07
e 475/08. Quanto al primo (utenza 3465137120), la certificazione
dell’indisponibilità degli impianti di ascolto presso la Procura era stata redatta il 26
aprile, dopo quindi il decreto originario d’urgenza e la sua stessa convalida (nei due
giorni precedenti) e dopo l’inizio delle operazioni, sicchè il relativo dato non poteva
esser stato vagliato nell’apprezzamento dei presupposti per la deroga di cui all’art.
268.3 c.p.p.. Tale situazione di fatto si era ripetuta in occasione dell’emissione di 11
dei 13 decreti di proroga (che il ricorrente individua in ricorso). Mera illazione del
Riesame sarebbe stata la consapevolezza della parte pubblica in ordine
all’indisponibilità in atto degli esami (la circostanza potendo essere attestata solo
con la pertinente certificazione), mentre il presente riferimento anche alle attività di
polizia da effettuare volta per volta indicherebbe solo l’incertezza del pubblico
ministero sull’effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la deroga, essendosi
rivelata mera clausola di stile stante la comprovata assenza in atti di alcuna attività
anche di mera perquisizione a carico del ricorrente fino all’esecuzione, anni dopo,
della misura.
Quanto al secondo (utenza 3931307059), il decreto d’urgenza e quello di
proroga, autorizzata il 12.4.2008, prevedevano la registrazione presso gli impianti
della Procura con ascolto in remotizzazione presso la sala dei Ros, ma la
certificazione di indisponibilità degli impianti di procura con data 21.4.2008 finiva

Dicuonzo, in relazione a reati di cui agli artt. 74,1.2.3.4 dPR 309/90 (capi 28 – con

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con l’attestare che la modalità d’ascolto in remotizzazione non sarebbe stata
utilizzata essendosi proceduto ad utilizzazione di impianti nella disponibilità della
polizia giudiziaria senza motivazione alcuna sulla pertinente necessità. Ciò sarebbe
avvenuto anche con la proroga del 30 aprile 2008, sicchè in definitiva mancherebbe
alcuna documentazione su quali modalità siano state effettivamente seguite e,
quindi, sulla loro adeguatezza all’ambito di quanto concretamente e solo
autorizzato. Sul punto il Riesame avrebbe travisato il senso dell’eccezione, che non

esterni, in assenza di provvedimenti autorizzativi conformi;
-2. Violazione dell’art. 292.2-ter c.p.p., carenza e illogicità della motivazione,
in relazione alle modalità di redazione dell’ordinanza del GIP, che si sarebbe limitata
ad un copia-incolla della richiesta del pubblico ministero, senza procedere ad alcun
autonomo vaglio (ad esempio, ‘richieste’ anziché ‘conclusioni’ è l’epigrafe
conclusiva) esprimendo valutazioni cautelari per titolo di reato anziché per soggetto
sottoposto alle indagini; il Riesame non avrebbe potuto esercitare i propri poteri
solo integrativi e non sostitutivi;
-3. Vizi alternativi della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria:
. in ordine ai capi 28 e 35. Il Tribunale avrebbe travisato il motivo difensivo,
che riguardava la sovrapponibilità non tra i due capi associativi ma tra il 28 ed il 35,
stante la genericità delle condotte descritte in quest’ultimo; solo congetture
sarebbero le argomentazioni della necessaria conoscenza che Di Cuonzo avrebbe
dovuto avere dei rapporti tra Micchia e i Muscatello (elemento per sé oltretutto
neutro rispetto alla partecipazione associativa) e dell’incontro Di Cuonzo, Micchia e
Fidanzati (per l’estraneità del terzo al reato del capo 28). La motivazione del capo
35 sarebbe di stile, non essendo stato dato conto di alcun elemento idoneo a
concretizzare la genericità della contestazione provvisoria. Quanto alle cessioni da
Di Cuonzo a Micchia indicate nell’ordinanza per i giorni 27 marzo, 2 e 5 aprile, le
conversazioni sarebbero state travisate nel primo caso, risultando invece non
compiuta alcuna azione delittuosa al più ancora in essere, e assolutamente incerte
nella loro valenza contenutistica (come in definitiva ammesso dallo stesso Tribunale
anche in ordine all’effettivo ruolo da attribuire al ricorrente) negli altri due,
l’incertezza non potendo essere costitutiva di gravità indiziaria ma di solo sospetto.
Le conversazioni considerate per gli altri episodi sarebbero indicative di meri
rapporti e contatti, insuscettibili di essere concretizzati in fatti specifici. Anche in
ordine al reato associativo, Di Cuonzo risulterebbe comunque aver avuto rapporti
solo con Micchia e mai indicato o richiamato in conversazioni tra altri. In ordine
all’aggravante dell’art. 7, il mero contatto con Fidanzati, presunto membro di una

riguardava l’ascolto in remotizzazione ma l’autonoma registrazione presso impianti

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famiglia di cosa nostra, sarebbe inconferente; si può dire che non c’è interesse
cautelare sul punto, irrilevante nella motivazione cautelare che comunque quindi
permarrebbe
. anche in ordine al capo 37 non sarebbero stati indicati fatti specifici e le
ragioni per la sua distinzione dal capo 35 (natura della sostanza trattata e diversità
parziale dei soggetti) sarebbero rimaste assertive: in sostanza, i soli comprovati
contatti Di Cuonzo-Micchia avrebbero fondato la contestazione al primo di tre

di collocare i diversi acquirenti nei diversi gruppi di reati (in sostanza i non
identificati nel capo 35 ed i noti nel capo 37) anziché valutarli nell’unico contesto
ma quale interesse se ogni cessione è reato autonomo? sì da evitare moltiplicazioni
di illeciti originate da mera diversità delle prospettive di lettura dei medesimi fatti
(v. es. in pag. 26 ric.: Fondini-Di Cuonzo e Micchia-Di Cuonzo il 27 marzo): da qui il
rilievo che anche il capo 37 avrebbe dovuto essere assorbito nel capo 35 mancanza
di interesse: l’assorbimento non elimina la rilevanza autonoma delle condotte
distinte ;
– quanto ai capi 38 e 39, mancherebbe motivazione ‘adeguata’ della valenza
probatoria effettiva delle conversazioni intercettate, al di là del linguaggio criptico,
per sé compatibile con attività illecita di diverso contenuto; costituirebbe violazione
dell’art. 273 c.p.p. aver individuato tale contenuto sulla premessa delle qualità dei
soggetti coinvolti (così facendo divenire le ‘mozzarelle’ sostanza stupefacente), in
particolare di Gaetano Fidanzati [coindagato nel capo 39], tuttavia estraneo ai reati
associativi per cui si procede (sul punto, l’interpretazione del prog. 158 del
4.5.2007 sarebbe “pregiudizievole e infondata”), la cui presenza è stato l’elemento
determinante per escludere anche il riferimento ad attività compatibile con il
negozio di tessuti del Di Candia, coindagato nel reato associativo del capo 38, egli
solo (negoziante) coinvolto in conversazioni con Di Cuonzo e Manzi in cui si fanno
riferimenti a capi d’abbigliamento e tessuti; nell’interpretazione delle conversazioni
158/4.5.07, 86/28.4.07, 143/3.5.07, 168/5.5.07, 182/6.5.07, 194/6.5.07, 276 e
479/8.5.07 il Tribunale avrebbe operato correlazioni ed interpretazioni solo
congetturali, senza argomentare dell’intrinseca incongruità del contesto letterale ad
attività lecita (ad esempio, le cifre di cui si discute sarebbero sicuramente incoerenti
ad alcuna sostanza stupefacente, così come i riferimenti ai reciproci movimenti e
condotte rispetto ai ruoli attribuiti dall’accusa quanto a vendite ed acquisti), in ogni
caso emergendo per lo più rapporti in corso e mai definiti positivamente. In
particolare il Tribunale, che pur avrebbe ammesso che il gruppo si occupasse anche
di smercio di alcune delle tipologie emergenti dalle conversazioni, non sarebbe stato

diverse ipotesi di reato di cui una associativa; irragionevole sarebbe stata la scelta

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in grado di motivare le ragioni della concreta specifica contingente attribuzione
della conversazione o del riferimento allo stupefacente anziché ad altra attività. Ciò,
in particolare, per tutte le condotte afferenti i contatti con Di Candia.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

richiamata dal ricorrente riguarda il diverso caso in cui il pubblico ministero dia
un’autorizzazione preventiva, destinata ad operare quando si verifichi la
contingente situazione di indisponibilità. Nel nostro caso il pubblico ministero ha,
invece, personalmente affermato ed attestato l’attuale indisponibilità degli impianti
in dotazione, il che da un lato è efficace per l’attestazione di conoscenza diretta da
parte del soggetto pubblico che direttamente è titolare del potere di tale
utilizzazione, dall’altro rende superflua la certificazione dell’apparato amministrativo
(come detto necessaria nel solo caso di rinvio del decreto a tale successiva ed
eventuale attestazione per una situazione che deve ancora verificarsi). Il Tribunale
ha espressamente dato conto dell’affermazione ed attestazione di indisponibilità
contenuta nel decreto, oltre che della sussistenza di esigenze di attività di polizia
giudiziaria connesse allo sviluppo eventuale dei contenuti delle intercettazioni.
In ordine alla seconda parte, il ricorrente pare dedurre una sorta di
contraddizione logica tra due motivazioni, dalle quali fa derivare una situazione di
incertezza in fatto che afferma in termini dubitativi. In realtà, a prescindere dai
connotati di intrinseca genericità della censura, deve osservarsi che il decreto fa
riferimento a posti di ascolto e non ad indisponibilità di linee o di possibilità di
registrazione, presupposto della remotizzazione. Anche in questo caso vi è poi
motivazione specifica sull’inidoneità e certificazione ricorrente che, pur nel contesto
di non necessità di cui si è detto, conferma la già nota situazione affermata.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità: è sufficiente constatare che
il Riesame ha spiegato specificamente (con riferimento al numero complessivo
diverso delle pagine dei due provvedimenti ma, e ovviamente soprattutto,
all’accoglimento di sole 31 richieste delle 77 originarie) l’autonomia
dell’apprezzamento del GIP, che ha comunque confermato. Manca poi nel motivo
alcuna contestazione specifica su quale degli elementi favorevoli alla parte sarebbe
stato trascurato e, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte sul punto, alla
sua corrispondenza a deduzione puntuale già presentata tempestivamente e per
iscritto dalla parte al Tribunale (precondizione per l’apprezzamento della risposta

Il primo motivo è infondato. In ordine alla sua prima parte, la giurisprudenza

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del giudice collegiale della cautela da parte del giudice di legittimità, cui altrimenti
viene proposta direttamente una questione in fatto, non valutabile in questa sede).
Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, nelle sue
articolate prospettazioni. Quanto alla dedotta sovrapponibilità delle condotte dei
capi 38 e 25 difetta il necessario interesse in ambito cautelare. Le altre censure si
risolvono in doglianze di merito a fronte di motivazione articolata e specifica del
Tribunale, sorretta da motivazione non apparente, non palesemente incongrua ai

illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni, unici rilevanti in questa sede.
Difetta anche allo stato l’interesse specifico in relazione all’aggravante ex art. 7, che
non è considerata tra le ragioni che hanno fondato il giudizio di sussistenza delle
esigenze cautelari, giustificate solo con la pendenza associativa (criterio che ha
determinato la selezione tra i diversi coindagati ai fini della determinazione della
misura).
Difetta di interesse anche la censura relativa alla mancata sussunzione del
capo 37 nel capo 35: sostanzialmente la doglianza riguarda l’unicità o meno del
contesto delittuoso, non la diversità delle condotte in concreto ascritte negli attuali
due capi di imputazione, il che ai fini cautelari è allo stato irrilevante.
Le censure relative ai capi 38 e 39 attengono al merito, a fronte di articolata
motivazione del Tribunale, non palesemente incongrua ai dati probatori
specificamente esposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94.1-ter disp. att.
c.p.p.
Così deciso in Roma, il 11.12.2014

contenuti dei riferiti materiali probatori, ed immune dai residui vizi di manifesta

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