Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9377 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9377 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARENTE ENRICO N. IL 26/06/1952
avverso la sentenza n. 4974/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso perlithauttua
itt<9..0 Udito, per la parte civile, l'Avv Udi difenso(Avv. (1,11`e“4 Data Udienza: 21/11/2013 Con sentenza in data 21.1.12 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di PARENTE Enrico,ritenuto responsabile del reato di cui all'art.610 CP.(per avereabusando della qualità di sindaco del Comune di Grazzanise, minacciato in tempi diversi Bartolomeo Mario ,responsabile dell'area tecnica del Comune,di destituirlo dall'incarico al fine di costringerlo ad emanare un ordine di servizio con il quale stabiliva lo spostamento del dipendente Saulle Giuseppe presso la frazione di Bressa con le mansioni di responsabile del servizio di protezione civile.)- fatto accertato dall'aprile 2005 all'11.5.2005Per tale reato il giudice di primo grado aveva inflitto la pena di mesi quattro di reclusione oltre la condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile. Nella specie si evince dalla sentenza che gli elementi di prova erano desunti da dichiarazioni del Saulle e dell'ing. BartolomeoIl primo aveva affermato di avere avuto il trasferimento dopo che vi erano state le elezioni del Consiglio comunale,che aveva istituito la sede di ufficio tecnico alla frazione di Brezza: ivi il Saulle era stato destinato,perdendo le funzioni in precedenza esercitate,con una delibera dell'ing.Bartolomeo che aveva avuto sollecitazioni dal sindaco. Le dichiarazioni del Bartolomeo erano ad avviso del giudice di appello idonee a corroborare quelle del Saulle. D'altra parte la tesi prospettata dall'imputato si era ritenuta inattendibile in quanto smentita dalle altre risultanze. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo: 1-la violazione della legge penale riferita all'applicazione dell'art.610 CP. La difesa evidenziava che il procedimento aveva avuto origine da un'azione intentata dal dipendente Saulle innanzi al giudice del lavoro,finalizzata al reintegro nelle mansioni originarie. Dopo avere annoverato la documentazione acquisita agli atti,ossia dei provvedimenti dell'iter amministrativo per l'istituzione dell'ufficio di Brezza,evidenziava che nel corso della controversia del lavoro l'ing.Bartolomeo aveva reso dichiarazioni del seguente tenore:"Preciso che non fu una mia scelta non assegnare altri compiti al ricorrente,ma subii dal Sindaco ,dott.Enrico Parente,la minaccia di essere licenziato se avessi affidato ulteriori compiti al ricorrente. In particolare mi fu proibito,sempre dietro minaccia,di affidare al ricorrente l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio." Tanto premesso il difensore censurava la decisione rilevando che si era ritenuta l'attendibilità delle dichiarazioni del Bartolomeo,senza ulteriore valutazione critica,alla luce della documentazione citata,rilevando che la deposizione in sede RITENUTO IN FATTO penale era difforme da quella resa nel procedimento civile,avendo ivi dimostrato che il Saulle aveva manifestato la volontà di essere trasferito per incompatibilità ambientale. Infine rilevava per tali elementi la illogicità della motivazione,osservando che il trasferimento era stato contestato solo perché non si conciliava con la carica di rappresentante sindacale del Saulle. Per tali motivi il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso risulta inammissibile. Invero,deve evidenziarsi in primo luogo che,secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,i1 giudice di appello ha reso congrua motivazione sui punti oggetto di gravame„ove si contestava da parte della difesa sia l'esistenza della coazione esercitata dall'imputato indebitamente nella procedura di trasferimento del dipendente amministrativo,sia la attendibilità delle dichiarazioni del teste richiamato(Bartolomeo)La esaustiva e coerente motivazione pone in luce le modalità della condotta oggetto di contestazione in base al pertinente richiamo a singole risultanze processuali,onde il giudizio di merito,nel presente procedimento caratterizzato da una doppia pronunzia conforme,deve ritenersi esente dalle censure relative a vizi di motivazione,atteso che risulta vagliata adeguatamente l'attendibilità della persona offesa dal reato,a1 pari della corretta qualificazione giuridica del fatto rubricato ai sensi dell'art.610 CP. (va annoverato sul punto il principio sancito da questa Corte,con sentenza Sez.V del 3.12.1982,n.2827,secondo cui la violenza o minaccia può essere realizzata anche contro una terza persona)Alla luce di tali rilievi devono ritenersi meramente ripetitive e come tali ininfluenti le deduzioni articolate nei motivi di ricorso,che si limitano a contrastare genericamente l'accusa,proponendo la diversa interpretazione dei dati probatori. Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,per manifesta infondatezza,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del grado,nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendePQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendeRoma,deciso in data 21 novembre 2013. RILEVA IN DIRITTO

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