Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9377 del 21/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9377 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARENTE ENRICO N. IL 26/06/1952
avverso la sentenza n. 4974/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso perlithauttua
itt<9..0 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udi difenso(Avv. (1,11`e“4 Data Udienza: 21/11/2013 Con sentenza in data 21.1.12 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico
di PARENTE Enrico,ritenuto responsabile del reato di cui all'art.610 CP.(per avereabusando della qualità di sindaco del Comune di Grazzanise, minacciato in tempi
diversi Bartolomeo Mario ,responsabile dell'area tecnica del Comune,di destituirlo
dall'incarico al fine di costringerlo ad emanare un ordine di servizio con il quale
stabiliva lo spostamento del dipendente Saulle Giuseppe presso la frazione di Bressa
con le mansioni di responsabile del servizio di protezione civile.)- fatto accertato dall'aprile 2005 all'11.5.2005Per tale reato il giudice di primo grado aveva inflitto la pena di mesi quattro di
reclusione oltre la condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte
civile.
Nella specie si evince dalla sentenza che gli elementi di prova erano desunti da
dichiarazioni del Saulle e dell'ing. BartolomeoIl primo aveva affermato di avere avuto il trasferimento dopo che vi erano state le
elezioni del Consiglio comunale,che aveva istituito la sede di ufficio tecnico alla
frazione di Brezza: ivi il Saulle era stato destinato,perdendo le funzioni in precedenza
esercitate,con una delibera dell'ing.Bartolomeo che aveva avuto sollecitazioni dal
sindaco.
Le dichiarazioni del Bartolomeo erano ad avviso del giudice di appello idonee a
corroborare quelle del Saulle.
D'altra parte la tesi prospettata dall'imputato si era ritenuta inattendibile in quanto
smentita dalle altre risultanze.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la violazione della legge penale riferita all'applicazione dell'art.610 CP.
La difesa evidenziava che il procedimento aveva avuto origine da un'azione intentata
dal dipendente Saulle innanzi al giudice del lavoro,finalizzata al reintegro nelle
mansioni originarie.
Dopo avere annoverato la documentazione acquisita agli atti,ossia dei provvedimenti
dell'iter amministrativo per l'istituzione dell'ufficio di Brezza,evidenziava che nel
corso della controversia del lavoro l'ing.Bartolomeo aveva reso dichiarazioni del
seguente tenore:"Preciso che non fu una mia scelta non assegnare altri compiti al
ricorrente,ma subii dal Sindaco ,dott.Enrico Parente,la minaccia di essere licenziato
se avessi affidato ulteriori compiti al ricorrente. In particolare mi fu proibito,sempre
dietro minaccia,di affidare al ricorrente l'istruttoria delle pratiche di condono
edilizio."
Tanto premesso il difensore censurava la decisione rilevando che si era ritenuta
l'attendibilità delle dichiarazioni del Bartolomeo,senza ulteriore valutazione
critica,alla luce della documentazione citata,rilevando che la deposizione in sede RITENUTO IN FATTO penale era difforme da quella resa nel procedimento civile,avendo ivi dimostrato che
il Saulle aveva manifestato la volontà di essere trasferito per incompatibilità
ambientale.
Infine rilevava per tali elementi la illogicità della motivazione,osservando che il
trasferimento era stato contestato solo perché non si conciliava con la carica di
rappresentante sindacale del Saulle.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso risulta inammissibile.
Invero,deve evidenziarsi in primo luogo che,secondo quanto è dato desumere dal
testo del provvedimento impugnato,i1 giudice di appello ha reso congrua motivazione
sui punti oggetto di gravame„ove si contestava da parte della difesa sia l'esistenza
della coazione esercitata dall'imputato indebitamente nella procedura di trasferimento
del dipendente amministrativo,sia la attendibilità delle dichiarazioni del teste
richiamato(Bartolomeo)La esaustiva e coerente motivazione pone in luce le modalità della condotta oggetto
di contestazione in base al pertinente richiamo a singole risultanze processuali,onde il
giudizio di merito,nel presente procedimento caratterizzato da una doppia pronunzia
conforme,deve ritenersi esente dalle censure relative a vizi di motivazione,atteso che
risulta vagliata adeguatamente l'attendibilità della persona offesa dal reato,a1 pari
della corretta qualificazione giuridica del fatto rubricato ai sensi dell'art.610 CP.
(va annoverato sul punto il principio sancito da questa Corte,con sentenza Sez.V del
3.12.1982,n.2827,secondo cui la violenza o minaccia può essere realizzata anche
contro una terza persona)Alla luce di tali rilievi devono ritenersi meramente ripetitive e come tali ininfluenti le
deduzioni articolate nei motivi di ricorso,che si limitano a contrastare genericamente
l'accusa,proponendo la diversa interpretazione dei dati probatori.
Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,per manifesta
infondatezza,ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del
grado,nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle
AmmendePQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendeRoma,deciso in data 21 novembre 2013. RILEVA IN DIRITTO