Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9376 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9376 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
PERGAMO ANTONELLO N. IL 15/11/1969
CAIAZZA ROSALBA N. IL 04/09/1974
avverso la sentenza n. 70/2006 GIUDICE DI PACE di MERCATO
SAN SEVERINO, del 04/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in ersona del Dott.
che ha concluso per j (

eat

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 21/11/2013

Con sentenza in data 4.7.2011 il Giudice di Pace di Mercato Sanseverino pronunziava
l’assoluzione di PERGAMO Antonello e CAIAZZA Rosalba dai reati ascritti
( ai sensi degli artt.110-582-612 CP.per avere in concorso tra loro aggredito Pergamo
Gerardina,cagionandole lesioni,e minacciandola di un danno ingiusto-fatti acc.in data
24.2.2006-)-perché il fatto non sussisteAvverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM.presso il Tribunale di
Salerno,deducendo:
-erronea applicazione della legge penale,nonché vizi della motivazione,rilevandone la
contraddittorietà ed illogicitàA sostegno del gravame il requirente evidenziava che il giudice di pace aveva reso
motivazione apodittica,ritenendo l’insufficienza delle risultanze probatorie,ed aveva
rilevato erroneamente che la persona offesa non era inserita nella lista testi,mentre il
PM aveva inserito la persona offesa nella lista suddetta.
In base a tali rilievi evidenziava la carenza della motivazione,e concludeva chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento.
Invero secondo quanto si rileva dal testo del provvedimento il Giudice di Pace ha
reso adeguata motivazione in riferimento alle risultanze processuali,evidenziando che
la versione accusatoria della persona offesa (desunta da quanto esposto nella querela)
non aveva trovato conferma certa nelle deposizioni rese ,che non erano riferibili alla
diretta percezione dei fatti.
Inoltre risulta valutata la tipologia delle lesioni addebitate,rilevando che le stesse
erano particolarmente modeste,comportando una prognosi di due giorni ,e si
ritenevano in tal senso,compatibili con uno stato di agitazione derivante dalla lite tra i
protagonisti della vicenda,non rilevante ai fini della contestazione.
Conseguentemente,la sentenza si deve ritenere esente dai vizi di legittimità denunciati
dal PM ricorrente,atteso che il Requirente,senza smentire con specifici dati probatori
disattesi dal giudice procedente,la validità della decisione impugnata,si limita a
formulare infondatamente la censura di mancata valutazione del contenuto della
querela,che lo stesso PM ,aveva chiesto di acquisire al solo fine di verifica della
condizione di procedibilità,come attestato dal verbale di udienza in attiInoltre non emerge il fondamento della censura riguardante la omessa assunzione
della testimonianza della persona offesa,stante il riferimento del giudice alla mancata
indicazione di tale persona nella lista dei testi,e rilevato che dal testo della sentenza si
desume che sono state valutate,ai fini della decisione,le deposizioni testimoniali.
Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso-

RITENUTO IN FATTO

PQM

Rigetta il ricorso- ,a

1 Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Roma,deciso in data 21 novembre 2013.

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