Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9374 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9374 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALSETTA MIRCO N. IL 19/08/1982
avverso la sentenza n. 2609/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
che ha concluso per ( e)

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16.11.11 la Corte di Appello di l’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di
Pescara in data 22.5.09,a carico di FALSETTA Mirco,ritenuto responsabile del reato di furto aggravato,ai
sensi degli artt.624-625 n.2 CP,e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione,euro 400,00 di multa,con
la diminuente del rito.Erano stati disattesi i motivi di gravame,con i quali l’appellante aveva chiesto
l’assoluzione,owero di ritenere l’improcedibilità per difetto di valida querela(essendo la parte
querelante,non legittimata),ed infine erano state disattese le richieste di riduzione della pena per
concessione delle attenuanti generiche.

1-carenza e contraddittorietà della motivazione.
A riguardo la difesa ,evidenziava che l’imputato era stato sottoposto ad un controllo mentre era alla guida
di un autocarro,che trasportava materiale edile,che secondo accertamenti dei CC era risultato provento di
furto;ildifensore rilevava che l’imputato si era dichiarato innocente,essendo stato autorizzato al trasporto
dal legittimo proprietario.
Orbene,secondo la difesa,nel corso del dibattimento non erano emersi elementi univoci atti a smentire la
veridicità della versione difensiva,per la quale mancavano i presupposti per ritenere sussistente anche
l’elemento psicologico del reato;
-censurava la motivazione della sentenza sul punto,avendo la Corte rilevato che l’imputato doveva ritenersi
consapevole della illiceità della condotta,dato che aveva tentato di sottrarsi al controllo dei
Carabinieri,dandosi alla fuga.
2-deduceva altresì vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante,ex art.625 n.2
CP.
3-deduceva carenza di motivazione in riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio-

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero,secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento, la Corte territoriale ha reso adeguata
e coerente motivazione,in riferimento alla configurabilità dell’ipotesi di reato,secondo la contestazione di
furto aggravato dalla violenza sulle cose,evidenziando le risultanze desunte dalle modalità del fatto
accertato dai CC.,non smentita dai rilievi dell’appellante.
Deve dunque ritenersi meramente ripetitivo e privo di rilevanza il primo motivo di gravame,ove la difesa
censura con generiche argomentazioni la motivazione ,senza indicare oggettivi dati processuali,che siano
idonei a contrastare l’assunto accusatorio,non riscontrandosi le denunciate lacune della sentenza,nel la
analisi dei motivi di appello.
Parimenti inammissibili si presentano,stante l’adeguata motivazione sulla configurabilità della contestata
aggravante,ex art.625 n.2 CP.i rilievi della difesa sulla improcedibilità dell’azione penale,essendo specificato

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

in sentenza che l’uso di violenza sulle cose,emergeva dalla circostanza del rinvenimento di una rottura del
cancello del luogo ove era avvenuto il furto(cantiere edile)-Altrettanto si rivelano inammissibili le deduzioni relative alla carenza di motivazione sul trattamento
sanzionatorio,stante lo specifico richiamo nel testo del provvedimento alla insussistenza dei presupposti di
concessione delle invocate attenuanti generiche,sia per i precedenti penali dell’imputato,che per le
modalità della condotta illecita.ln tal senso la Corte ha adeguatamente motivato sul punto secondo il
proprio apprezzamento discrezionale,esente da censure in questa Sede,rivelandosi conforme al dettato
normativo di cui agli artt.62 bis e 133 CP.

pagamento delle spese processuali,nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della
Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,e della
somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Roma,deciso in data 21 novembre 2013.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE
174

In conclusione va dichiarata pertanto l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va condannato al

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