Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9372 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9372 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHINELLO FORTUNATO N. IL 11/09/1955
SCHINELLO STEFANO N. IL 13/09/1983
avverso la sentenza n. 6087/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZ6_ del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA age BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in pe sona del Dott.
che ha concluso per /
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Data Udienza: 21/11/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Con sentenza in data 16.2.12 la Corte di Appello di Milano pronunziava la riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Como-Sez.dist. di Erba in data 23.11.10,nei
confronti di SCHINELLO Fortunato e SCHINELLO Stefano,imputati del reato di cui
agli artt.110-81 cpv.-610 CP. per avere ,con ripetute violenze e minacce,costretto
Pozzone Luca e Gotti Elisabetta a cessare l’attività del proprio ristorante-fatto
acc.fino alla data del 1-5-04La Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per
prescrizione e confermava nel resto l’appellata sentenza,con la quale gli imputati
erano stati condannati al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti
civili(Pozzone Luca e Gotti Elisabetta)Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dei due imputati,in riferimento
alle statuizioni civili,deducendo:
1-la mancanza e contraddittorietà della motivazione,rilevando che i giudici di
appello,avevano confermato la condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione
delle spese a favore della parte civile,in assenza di elementi di prova idonei a
dimostrare le condotte di violenza e minaccia,che peraltro erano da attribuire ad altri
soggetti nei cui confronti era intervenuta sentenza di non doversi procedere per
prescrizione.
2-erronea applicazione della legge penale,per carenza degli elementi costitutivi della
violenza e minaccia.
Per questi motivi chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero è da premettere che il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità
degli imputati per il reato di violenza privata,loro ascritto in concorso con i
coimputati,rendendo motivazione fondata su deposizioni testimoniali,e delle persone
offese.
Ciò posto è da osservare che con i motivi di appello la difesa degli odierni ricorrenti
aveva censurato la decisione per insussistenza della violenza privata,chiedendo
l’assoluzione degli imputati.
Orbene ,secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,i1
giudice di appello,nel rilevare l’intervenuta estinzione del reato,ha reso motivazione
inadeguata in merito alle richieste degli appellanti tendenti alla assoluzione ,e in
riferimento alla valutazione della condotta contestata ai fini del giudizio di

RITENUTO IN FATTO

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
Roma,deciso in data 21 novembre 2013.
l Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

120 ga:k
,

responsabilità civile,atteso che non si desume dalla motivazione la valutazione della
condotta dei due imputati,e degli elementi in base ai quali si fonda la decisione.
In tal senso la sentenza appare viziata ,anche ai fini della applicazione dell’art.-09i 6‘72(
CPP.secondo i canoni giurisprudenziali di questa Corte,che con sentenza Sez.IV,in
data 11.8.2008-n.33309-RV241962-ha stabilito che:
nel caso in cui ,dopo la condanna di primo grado al risarcimento dei danni in favore
della parte civile,venga dichiarata,in sede di gravame,la non punibilità dell’imputato
ex art.129 cpp.,i1 giudice del gravame è tenuto ad esaminare tutto quanto rilevi ai fini
della responsabilità civile e,se da detto esame emerga la prova dell’innocenza,deve
ricorrere alla corrispondente formula assolutoria non potendo l’accertamento
effettuato(sia pure ad altri fini)essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di
estinzione del reato.
In base a tali rilievi il primo motivo di ricorso risulta meritevole di accoglimento
restando assorbito l’ulteriore motivo di impugnazione.
Va in tal senso pronunziato l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente
alle statuizioni civili,disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello-

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