Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9371 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9371 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO GIOVANNI N. IL 17/10/1987
avverso la sentenza n. 15/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MOLFETTA, del
06/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
eael Dott.
Udito il Procuratore Gerale in persor
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

Con sentenza in data 12.5.11 il Giudice di Pace di Molfetta pronunziava l’assoluzione
di CATALDO Giovanni dal reato di lesioni ascrittogli ai sensi dell’art.582 CP.(ai
danni di Annesi Augusto ,colpito con schiaffi,dai quali era derivato un trauma
contusivo facciale con prognosi di gg.3)-perché il fatto non sussisteA seguito di appello proposto dalla persona offesa,i1 Giudice monocratico del
Tribunale di Trani Sez.di Molfetta condannava l’imputato al risarcimento dei danni a
favore della parte civile,liquidati in €240,00.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:
la mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Censurava al riguardo la sentenza ,ove si era affermata la responsabilità dell’imputato
ai fini degli interessi civili,ritenendosi l’attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa,senza procedere a nuovo esame della stessa.
Rilevava altresì che vi erano incongruenze nella versione dei fatti riferiti dalla
predetta parte,evidenziate dal giudice di primo grado,nel senso che dalla sentenza del
Giudice di Pace si desumeva che le dichiarazioni della persona offesa erano prive di
riscontri,e si ritenevano incerte nell’indicazione della data e del luogo del commesso
reato.
Censurava dunque la decisione del giudice di appello che aveva riformato la sentenza
appellata senza rinnovare l’esame della persona offesa dal reato.
Infine rilevava che il Tribunale aveva apoditticamente ritenuto la compatibilità delle
lesioni riscontrate con la condotta attribuita all’imputato.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero è da rilevare che dal testo del provvedimento impugnato si desume la adeguata
valutazione dei presupposti del giudizio di responsabilità civile dell’imputato per il
reato ascrittogli,atteso che l’esistenza del fatto contestato risulta avvalorata dalle
dichiarazioni della persona offesa,che risultano attentamente vagliate ai fini del
giudizio di attendibilità.
Tale valutazione appare formalmente consona ai canoni giurisprudenziali di
legittimità,(Cass.Sez.IV,9/4/2004,n.16860-RV227901-)essendo state valutate dal
giudice le pretese incongruenze addotte dalla difesa dell’imputato,con motivazione
congrua ed esauriente.
Deve altresì evidenziarsi che il giudice ha reso specifica motivazione sul riscontro
costituito dal certificato medico,dal quale si desume che erano state riscontrate lesioni
alla persona offesa descritte puntualmente,onde il giudizio di compatibilità tra le

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Roma,deciso in data 21 novembre 2013.
Il Consigliere relatore

stesse e l’episodio denunciato risulta conforme ai canoni normativi di cui all’art.192
CPP.
Al cospetto di una motivazione congrua ed esente da evidenti carenze sui punti
essenziali ai fini della decisione,si devono ritenere inammissibili le deduzioni del
ricorrente volte a riproporre la tesi della inattendibilità della persona offesa,con
argomentazioni tendenti alla diversa valutazione dei dati processuali,né appare
ammissibile la censura riguardante la mancata rinnovazione dell’esame della persona
offesa dal reato,che appare sorretta da generiche deduzioni in fatto,in assenza dei
presupposti di legge.(v.Cass.Sez.IV,20.12.1996,n.11019-RV206324-per cui l’istituto
della rinnovazione del dibattimento in appello anche nell’ipotesi della richiesta di
parte oltre che in quella d’ufficio,costituisce un’eccezione rispetto alla presunzione di
completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di
oralità del giudizio di appello,per cui ad esso può e deve farsi ricorso ,non importa se
su richiesta dell’appellante o d’ufficio-solo quando il giudice lo ritenga
indispensabile ai fini del decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo
allo stato degli atti-)Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali ,oltre al versamento della somma di €1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.

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