Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9370 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9370 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRELLI ALBERTO N. IL 11/02/1955
avverso la sentenza n. 18/2011 TRIBUNALE di AVELLINO, del
21/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale in persona del D tt.
che ha concluso per

(II

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Av)T7-

F

eocceRudse.

Data Udienza: 21/11/2013

Pd. e 09- 2,4, Mia(

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 21.11.2011 il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino ,a
seguito di appello proposto dalla parte civile,TARTARO Anna,in riforma della
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 17.11.2010, nei confronti di
CIRELLI Alberto,dichiarava il predetto responsabile ai soli effetti civili dei reati

colpito con un pugno la porta del locale commerciale di proprietà del genitore , tenuto
in locazione da Tartaro Anna,causando la rottura del vetro e le lesioni in danno della
Tartaro,dichiarate guaribili in giorni otto.-fatto acc. in data 9.11.2006)–e condannava
l’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore ,deducendo:
1-la violazione dell’art.526 comma I CPP ,rilevando che il giudice di appello aveva
fondato la decisione sulle dichiarazioni della persona offesa,evidenziando che tali
dichiarazioni risultavano conformi a quanto descritto nella querela, laddove tale atto
può essere valutato esclusivamente ai fini dell’accertamento della condizione di
procedibilità2-rilevava inoltre delle discrasie nelle circostanze del fatto descritte dalla persona
offesa,e considerava che tali dichiarazioni non erano state avvalorate da quelle del
teste Gargiulo,contrastando sul punto la motivazione della sentenza.
Al riguardo riteneva che il giudice di appello avesse del tutto omesso di motivare,in
riferimento alle contestazioni mosse dalla difesa dell’imputato.
Peraltro rilevava che non si era tenuto conto delle ragioni per le quali si era verificato
l’episodio,essendo i contrasti tra l’imputato e la persona offesa derivati dal mancato
adeguamento del canone di locazione del negozio,che era rimasto invariato da venti
anni.
Pertanto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

1

ascrittigli –(ai sensi degli artt. 582 comma secondo CP.e art. 635 CP.(per avere

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile .
Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di appello ha
Congruamente valutato le risultanze dibattimentali,ed emerge la manifesta

Infatti deve ritenersi correttamente valutata ai fini della decisione l’attendibilità della
persona offesa-in relazione ai canoni giurisprudenziali di legittimità,opportunamente
richiamati nella motivazione(ove a f1.3 si cita Cass.Sez.I-24.6.2010,n.29372-)-avendo
il giudice dell’impugnazione dato conto della esistenza di riscontro documentale delle
patite lesioni,individuato nel referto medico,nonché della deposizione di un teste che
aveva assistito all’episodio(Gargiulo Natale).
Peraltro risulta evidenziato l’elemento psicologico della condotta contestata,senza
trascurare alcun dato processuale.
In tal senso devono pertanto ritenersi inammissibili le censure genericamente addotte
con i motivi di ricorso,ove la difesa tende alla censura nel merito,senza porre in luce
alcun vizio di legittimità(compreso quello della utilizzazione della querela,che risulta
smentito dal testo della motivazione).
In conclusione va dunque dichiarata l’inammissibilità del gravame,e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento della somma
di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; consegue altresì la condanna alla
rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile,che
vengono liquidate in complessivi €2.000,00,oltre accessori di legge.

2

infondatezza delle censure attinenti alla utilizzazione impropria della querela.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende,nonché
alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile,liquidate in

Roma,deciso in data 21 novembre 2013.

Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

complessivi €2.000,00 oltre accessori di legge.

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