Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 937 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 937 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
BOUMARDASSE OMER N. IL 13/12/1979
avverso l’ordinanza n. 1025/2014 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
16/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fravuus,e, atAin Wej, V
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16.7.2014 il Tribunale del riesame di Firenze – a
seguito di istanze proposte da BOUMARDASSE Onner avverso le
ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Lucca in data
23.6.2014 e 30.6.2014 con le quali si applicava al predetto la custodia

cod. pen. e 81,73 d.P.R. n. 309/90 – ha annullato la prima ordinanza e
confermato la seconda.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca – dopo aver esposto i prodromi
investigativi giudiziari della vicenda – denunciando, in ordine
all’annullamento della prima ordinanza, illogicità manifesta della
motivazione e travisamento del fatto. Quanto al nesso causale, perché le
valutazioni conclusive anticipate dai tecnici già fornivano i risultati
dell’evidente nesso di causalità tra l’assunzione dello stupefacente ed il
decesso di PETRI Manuel; quanto all’elemento soggettivo della colpa
dell’indagato, perché la circostanza della conoscenza dell’utilizzo dello
stupefacente da parte di entrambi gli acquirenti (ROSI e PETRI) si evince
dalla presenza dei due al momento dell’acquisto e dallo stesso
quantitativo della sostanza ceduta. Erronea sarebbe , inoltre, la omessa
valutazione della potenzialità offensiva intrinseca dello stupefacente,
essendo la morte del PETRI derivata esclusivamente dalla dose
eccessiva di eroina, unico fattore causale dell’evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto.

1. In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte
dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità
del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la
colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa
dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed
evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello
razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o
conoscibili dall’agente reale.(Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci,

1

cautelare in carcere – rispettivamente – per il reato di cui all’art. 586

Rv. 243381); ancora, il decesso dell’assuntore di sostanza stupefacente
è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di
causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una
regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di
cessione) con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla
stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del
caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. (Fattispecie

motivato la prevedibilità del rischio di “overdose” senza spiegare i
rapporti esistenti tra le parti ma limitandosi a richiamare la sistematica
attività di spaccio dell’imputato, piuttosto che far menzione della
circostanza che la stessa vittima avesse dichiarato allo spacciatore di
essere alla sua prima esperienza di assuntore di droga). (Sez. 3, n.
41462 del 02/10/2012, De Witt, Rv. 253606).
2. La ordinanza impugnata ha annullato la ordinanza genetica che aveva
ravvisato in capo al BOUMARDASSE gravi indizi di colpevolezza per il
reato di cui all’art. 586 cod. pen. per la morte di PETRI Manuel
mostrando di non condividere il giudizio di gravità indiziaria a riguardo.
In particolare, in relazione al nesso di causalità tra la cessione della
sostanza stupefacente e la morte del PETRI, non ritenendo sufficiente al
riguardo le sole anticipazioni fornite dai consulenti tecnici del P.M. circa
la causazione dell’evento mortale per l’assunzione di una dose eccessiva
di stupefacente (proveniente dall’indagato). Quanto alla sussistenza
dell’elemento soggettivo, lo stesso Tribunale ha mostrato di non
condividere l’assunto fatto proprio dalla ordinanza impositiva circa la
percezione da parte dell’indagato della «vulnerabilità fisica>> di coloro
che acquistavano da lui ( il ROSI ed il PETRI) e « di conseguenza la
concreta pericolosità insita nell’assunzione dell’eroina oggetto di
cessione>>. Secondo il Collegio fiorentino, invero, siffatte considerazioni
non solo non rispecchierebbero le risultanze investigative, ma sarebbero
in contrasto con i principi di legittimità elaborati in materia in quanto da un lato – l’indagato non conosceva affatto il PETRI risultando
l’acquisto effettuato solo dal ROSI, già suo cliente, e non potendosi
prospettare il suo utilizzo da parte di una ulteriore persona con ridotto
grado di tolleranza; dall’altro proprio fattori non noti e non
rappresentabili al cedente non possono coinvolgerlo negli effetti della
ulteriore cessione ad un terzo.

2

nella quale la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva

3. Sicchè, quanto al nesso causale, nessuna illogicità può ravvisarsi nel
giudizio di incompletezza delle sole anticipazioni dei consulenti tecnici
del P.M. che, per la concentrazione di morfina riscontrata, nessuna
considerazione esprimevano sulle pregresse condizioni del PETRI,
esprimendosi soltanto in termini di «possibilità>> in ordine al nesso
causale tra l’assunzione dello stupefacente e la morte, tenuto conto che
il medesimo stupefacente era stato assunto – per la suddivisione della

come, per quanto riguarda l’elemento psicologico, del tutto esente da
vizi è la valorizzata assenza di conoscenza tra l’indagato ed il PETRI,
solo occasionalmente destinatario, e per altrui iniziativa, della
somministrazione della dose di stupefacente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 11.12.2014

dose ceduta dal BOUMARDASSE – anche dal suo compagno ROSI; così

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