Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 937 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 937 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALENA LUCA N. IL 19/08/1980
avverso l’ordinanza n. 47/2012 TRIBUNALE di CHIETI, del
31/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sa…1,U, SI).z.A.,,ze,.;
che ha concluso per
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Data Udienza: 11/10/2013

,

1
RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, con

l’ordinanza indicata in epigrafe, ha concesso al P.M. termine per
riformulare il capo di imputazione.
2.

Avverso tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha

proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito

disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – erronea applicazione degli artt. 50 – 405 – 516, comma 1 518, comma 2 – 518, comma 2 – 523 – 525 ss. c.p.p. – 231 disp.
coord. c.p.p. (lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato,
poiché a suo dire il giudice poteva qualificare giuridicamente il fatto
naturalistico contestato, non invitare il P.M. a qualificare detto fatto in
un dato modo).
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
ogni provvedimento consequenziale.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile perché il
provvedimento impugnato non è autonomamente impugnabile,
risultando la contraria prospettazione del ricorrente manifestamente
infondata.

1. Appare senz’altro pacifico che il provvedimento de quo non sia

autonomamente impugnabile: lo diventerebbe, asseritamente, in
quanto, a parere del ricorrente, si tratterebbe di un atto abnorme.

enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come

2
1.1. Questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 26 del 24
novembre 1999 – 26 gennaio 2000, CED Cass. n. 215094) ha già
chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per
la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero
ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in
astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei
casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole

L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo
strutturale (allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori
del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo
funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo,
determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo).

1.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, attraverso
il provvedimento impugnato (allegato in atti) – a prescindere dalle
intenzioni in precedenza in ipotesi manifestate &verbale – il Tribunale
di Chieti si è limitato (cfr. verbale 31 gennaio 2013) a concedere al
P.M., su sua richiesta, un termine («Il giudice concede il termine e
rinvia all’udienza del 21/02/2013 ore 9.00 disponendo la traduzione
dell’imputato se ancora detenuto»).
Il provvedimento impugnato ha, pertanto, mera natura ordinatoria,
rientra senz’altro nell’ambito dei poteri discrezionali del giudicante, non
è stato emesso irragionevolmente, e non crea alcuna stasi
processuale.
Esso non è, quindi, autonomamente impugnabile.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di dette

2

limite.

3
colpe – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende
a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 11 ottobre 2013.

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