Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9366 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9366 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASELLA SALVATORE N. IL 03/12/1985
avverso la sentenza n. 2059/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS ,97„
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -2-`

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 14.6.11 il Giudice Monocratico del Tribunale di AgrigentoSez.Dist.di Canicattì-dichiarava CASELLA Salvatore responsabile dei reati ascrittigli
ai sensi degli arte.110-659-582-635-612 co.II CP.,commessi in danno di Amone
Carmelo,in data 6/9/2008-

con perizia,previa concessione delle attenuanti generiche,condannava l’imputato alla
pena di mesi due di reclusione,con la diminuente del rito abbreviato,e disponeva la
sospensione condizionale della pena.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo,in data 16.1.2013.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-violazione degli artt. 88 e 89 CP.,nonché carenza,illogicità della motivazione
relativa al giudizio di responsabilità dell’imputato ed alla esclusione del vizio totale
di mente.
Evidenziava al riguardo che secondo il perito d’ufficio il Casella era privo della
capacità di controllo degli stati emotivi,e pertanto rilevava che il giudice di merito
avrebbe dovuto pronunziare l’assoluzione dell’imputato,ritenendolo non punibile ai
sensi dell’art.88 CP.; censurava come carente la motivazione della sentenza di
appello sul punto.
2-deduceva altresì la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul
trattamento sanzionatorio,ritenendo eccessiva la pena inflitta dal primo giudice,e
rilevando che l’imputato aveva reagito ad una provocazione altrui,o ad una
condizione di paura,dovuta alla circostanza che la persona offesa era uscita da casa
impugnando un bastone.
In subordine chiedeva la riduzione della pena a mesi uno di reclusione,secondo il
computo indicato nell’ultimo motivo di ricorso.
Concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

1

e-ritenuta la sussistenza del vizio parziale di mente,ai sensi dell’art.89 CP.,accertato

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
In ordine al primo motivo deve evidenziarsi che dal testo del provvedimento
impugnato si evince la adeguata valutazione delle richieste difensive ,essendo stata

dell’imputato al momento del fatto,in base alla valutazione della documentazione
sanitaria,e dell’esito della perizia effettuata in primo grado.
Tali elementi avevano consentito l’accertamento di un disturbo di personalità non
idoneo ad escludere del tutto la capacità di intendere e di volere dell’imputato.
Orbene,in presenza di congrua motivazione,fondata su esiti di accertamenti sanitari,le
deduzioni difensive concernenti la carenza della motivazione sui presupposti di
applicazione dell’art.88 CP. si rivelano manifestamente infondate,ponendosi come
censure meramente ripetitive di quelle sottoposte al giudice di appello.
Nè le argomentazioni con le quali si prospetta che l’imputato non aveva capacità di
controllo degli stati emotivi,si ritengono ammissibili,atteso che tendono a proporre la
diversa valutazione della incidenza del vizio di mente già adeguatamente vagliato dal
giudice di appello.
-Anche le censure formulate per difetto di motivazione in riferimento alla definizione
della pena ,incentrate sulla provocazione ,si rivelano inammissibili,essendo prive di
riferimento alla omessa valutazione di un motivo di gravame.
Va altresì

evidenziato

che

secondo

i

principi

giurisprudenziali,(v.

Cass.Sez.I,21.5.2009,n.21405-RV243473-1′ attenuante della provocazione è
incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia
sostanziale coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermità mentale o quest’ultima abbia
avuto preponderante incidenza sul primo)Deve in conclusione osservarsi che la sentenza impugnata deve ritenersi
congruamente motivata sulle richieste avanzate dall’appellante ,e pertanto va
dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
2

disattesa la richiesta di ritenere la sussistenza della incapacità di intendere e di volere

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 19.11.2013.

Il Consigliere relatore
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PQM

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