Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9365 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9365 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SNOPECH GIADA N. IL 05/03/1983
avverso la sentenza n. 137/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, r la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 19/11/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen. d.ssa G. Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso, il difensore deduce nullità ai sensi degli artt.178 lett c)-185 cpp,
nonché violazione dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 111 della Costituzione,
dell’articolo 526 cpp.
2.1. Con l’atto d’appello si era rappresentata, in primo grado, in data 18 maggio 2010,
per l’udienza del successivo 20, la sussistenza di un concorrente impegno professionale del
difensore di fiducia e la impossibilità di ottenere sostituzione da parte di un collega
professionista. La corte d’appello ha risposto rilevando che l’avv. M. Cescutti, già nominato
sostituto processuale, non era presente in aula e che perciò era stato nominato difensore di
ufficio e si era proseguito oltre.
2.2. La corte territoriale tuttavia non ha considerato che l’impedimento fu
tempestivamente segnalato, vale a dire due giorni prima dell’udienza e che l’avv. Cescutti era
stato nominato sostituto processuale, non per tutto lo svolgimento del dibattimento, ma solo
perché esperisse accertamenti in cancelleria, come provato dal fax che lo stesso Cescutti ebbe
a inviare al difensore di fiducia dell’imputato, fax con il quale comunicava le notizie richieste [il
documento è allegato in copia al ricorso].
3. Con altra censura, si deduce che l’elaborato redatto da ufficiale di polizia giudiziaria e
relativo all’accertamento delle impronte digitali, è stato irritualmente acquisito agli atti e
dunque indebitamente utilizzato. L’ufficiale di polizia non è comparso in dibattimento e il PM ha
chiesto l’acquisizione del documento, il quale tuttavia risulta inserito agli atti senza alcun
provvedimento formale da parte del giudice. In merito, è arbitrario ritenere che vi sia stato
consenso del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si deve osservare che il Difensore nominato per la trattazione del
ricorso innanzi a questa sezione, avv. A. Bertei, ha chiesto il c.d. “termine a difesa”, allegando
di essere stato officiato solo due giorni fa (in data 17.XI.2013, quindi).
La richiesta non può essere accolta. Invero il dettato dell’art. 108 cpp (che, secondo la
giurisprudenza di questa corte, è applicabile anche quando la revoca o la rinuncia del
precedente -e la nomina del nuovo- Difensore si siano verificate nella immediatezza della
celebrazione del giudizio, cfr.: ASN 200815413-RV 239644) non può trovare applicazione nel
giudizio di legittimità. L’art. 614 del codice di rito, infatti, prevede l’intervento meramente
eventuale del Difensore nel dibattimento innanzi alla corte di cassazione (mentre l’art. 611,
come è noto, stabilisce, addirittura, che, tranne che sia diversamente disposto, per i
procedimenti in camera di consiglio, il contraddittorio sia meramente cartolare, con esclusione
-dunque- dell’intervento tanto del Procuratore generale, quanto del Difensore).
La struttura e la “filosofia” del giudizio di cassazione, infatti, conferiscono il massimo risalto
agli scritti difensivi e, in primis, ovviamente, al ricorso, di talché il Difensore, anche se
nominato dopo la presentazione del ricorso stesso, può, al più, limitarsi all’illustrazione dei
contenuti dell’atto scritto e all’eventuale approfondimento delle questioni di diritto (tutte o
alcune) già illustrate, appunto, nel ricorso e negli atti (scritti) accessori.
2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e merita rigetto. La ricorrente va condannata
alle spese del grado.
3. Dall’esame degli atti, consentito e necessario in ragione della natura della censura
proposta, emerge (cfr. fol. 40) che l’avv. Cescutti fu nominato -genericamente- sostituto
processuale, senza alcuna limitazione e senza alcuna indicazione di finalizzazione di tale
nomina al compimento di specifici atti del procedimento. Lo stesso dunque avrebbe dovuto

1. La corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
sentenza di primo grado con la quale Snopech Giada fu condannata a pena di giustizia per
concorso in furto aggravato -consumato in una gioielleria- di preziosi per un controvalore di
circa C 12.000.

1,

esser presente, in sostituzione, appunto, del Difensore sostituito, all’udienza del 20 maggio
2010. Rilevatane la assenza, il giudicante provvide correttamente alla nomina di difensore di
ufficio, procedendo oltre e giungendo a sentenza.
La censura è dunque priva di fondamento.
4. Infondata è anche la seconda censura, atteso che, nella predetta udienza del 20
maggio, il Pubblico ministero chiese la acquisizione dell’elaborato scritto sopra indicato e, in
assenza di qualsiasi obiezione/opposizione dal parte del Difensore, il giudice provvide a tale
acquisizione. È dunque corretto ritenere che la parte privata abbia fatto acquiescenza alla
richiesta della pubblica accusa.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, addì 19.XI.2013.-

I

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