Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9364 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9364 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UGGERI ALESSANDRO N. IL 28/10/1977
avverso la sentenza n. 4742/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
/
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
.
Udito il Procuratore G erale i • pero?) del Dott9,che ha concluso per 4V
“Fi

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

UGGERI Alessandro e DOSI Mirella la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in
data 27.5.11 con la quale i due imputati erano stato dichiarati responsabili del reato di
cui agli artt.110-485 CP. per avere alterato una lettera di dimissioni dalla società
Novamedia Pictures & News da parte di Arnau Luca,apponendovi la firma attribuita
al predetto-fatto acc in data 1.1.2007Per tale reato era stata inflitta a ciascun imputato la pena di mesi 4 di reclusione,con
le attenuanti generiche,oltre la condanna al risarcimento del danno a favore della
parte civile.
Nella specie si precisava in sentenza che l’Arnau aveva costituito una agenzia di
stampa con la Dosi,alla quale era legato,e con l’Uggeri,avente sede in Genova e una
sede operativa a Milano,ove il querelante aveva avuto funzione di dirigente fino al
gennaio 2007,percependo il relativo stipendio versato su un conto corrente Credem.
Nel 2006,essendo venuto meno il rapporto con la Dosi,l’Arnau aveva alienato le
proprie quote alla predetta Dosi,in data 26.10.2006,e l’Uggeri era stato designato
quale amministratore della società.
Alla fine di gennaio,l’Arnau era stato estromesso dalla società,onde ne era derivato
un contenzioso.
A tal punto la Dosi aveva inviato una lettera, in data 13.2.2007,rispondendo ad altra
comunicazione dell’Arnau,nella quale dava atto che il predetto aveva rassegnato le
proprie dimissioni; l’Arnau aveva negato tale circostanza.
Successivamente,in data 4.6.2007,era stato inviato un fax dal legale della Dosi,e
dell’Uggeri,con il quale si trasmetteva all’Amau il testo della lettera di dimissioni a
lui stesso attribuita.
1

Con sentenza del 14.6.12 la Corte di Appello di Milano confermava a carico di


A seguito di ciò il predetto aveva formulato querela,evidenziando la falsità del
documento.

-Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Uggeri
Alessandro ,deducendo:
1-la violazione di legge inerente all’applicazione dell’art.124 CP.,evidenziando la
erroneità della decisione,con la quale la Corte di Appello aveva disatteso la censura
di tardività della querela.
In ordine a tale punto il ricorrente rilevava che la persona offesa aveva avuto
conoscenza dell’atto sin dal gennaio 2007,e che la querela,proposta in data
27.7.2007,doveva ritenersi formulata oltre il termine di legge.
Censurava la sentenza sull’argomento,avendo la Corte ritenuto che dovesse avere
rilevanza ai fini della decorrenza del termine per proporre querela,la conoscenza
effettiva dell’atto falso.
Evidenziava a sostegno del gravame che si era fatto riferimento alla lettera di
dimissioni in una missiva inviata da Dosi Mirella in data 13.2.2007,alla quale l’Arnau
aveva replicato in data 16.2.2007 attraverso i propri legali.
2-Censurava altresì l’erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’art.49 CP.,rilevando che si trattava di un falso innocuo,essendo il documento privo
di effetti pregiudizievoli.
Sul punto precisava che l’Arnau aveva sin dall’ottobre 2006 alienato le proprie quote
sociali alla Dosi,e pertanto,nel febbraio 2007 il predetto era già in condizioni di non
potere essere designato quale amministratore(ai sensi dell’art.2475 CC.)3-deduceva infine il difetto dell’elemento psicologico del reato,rilevando l’assenza di
alcun vantaggio derivante all’imputato dalla condotta contestata ai sensi dell’art.485
CP.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento.

2

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso è privo di fondamento.
In ordine al primo motivo si osserva che secondo i canoni giurisprudenziali ai fini
della decorrenza del termine per la proposizione della querela,occorre che la persona

possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi.In ogni caso,l’onere
della prova dell’intempestività incombe su chi la allega e a tal fine non è sufficiente
affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni,ma deve essere fornita una prova
rigorosa.(Cass.Sez.I-15/2/2008,n.7333,Mauro ed altro)Pertanto,nella specie,risulta correttamente valutata dal giudice di appello la
tempestività della querela,dando rilevanza alla conoscenza effettiva del fattoreato,sottolineando con logiche argomentazioni che nella specie non si riteneva
sufficiente a tal fine che il soggetto avesse avuto conoscenza della esistenza del
documento,essendo necessario prendere visione dell’atto del quale si contesta
l’autenticità.
Alla luce di tali rilievi devono ritenersi prive di fondamento le censure avanzate dalla
difesa nel primo motivo,non sussistendo la violazione dell’art.124 CP.
-Per ciò che concerne il secondo motivo,inerente alla erronea applicazione della legge
penale,con riferimento alla inutilità del falso,ai sensi dell’art.49 CP.,va rilevata la
inammissibilità delle censure difensive,con le quali si formulano rilievi strettamente
attinenti al fatto,del tutto ininfluenti ai fini della verifica del vizio di legittimità.
Invero la difesa evidenzia circostanze attinenti ai rapporti tra i soci,dalle quali desume
la inutilità della falsificazione di una lettera di dimissioni,e in tal senso propone a
questa Corte la diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Nella specie,trattandosi di reato di falso,non emergono dai rilievi difensivi elementi
dai quali desumere che la falsità aveva ad oggetto un atto assolutamente privo di
valenza probatoria(v.sul punto in riferimento all’art.49 CP.Cass.Sez.V,del 17.8.90n.11498-Casarola-)3

offesa abbia avuto conoscenza precisa,certa e diretta del fatto in modo da essere in

Al di là di tale considerazione vale evidenziare che le censure contenute nel secondo
motivo risultano formulate con memoria depositata tardivamente innanzi alla Corte di
Appello,che ne ha evidenziato pertanto la inammissibilità,trattandosi di motivi
nuovi(v.7-8 della motivazione).
Infine deve rilevarsi l’inammissibilità delle deduzioni inerenti alla insussistenza

danno,da parte dell’ imputato.
Invero,come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte(Sez.V,8.3.82,n.2516Sez.11,29.11.2007,n.4464-nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il
danno perseguito dall’agente,che costituisce l’oggetto del dolo specifico,può essere di
qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o

non

patrimoniale,legittima o illegittima,sicchè il delitto sussiste anche quando si sarebbe
potuto ottenere lo stesso risultato mediante l’uso di una scrittura genuina.1In conclusione si osserva che la motivazione della sentenza impugnata riflette la
adeguata verifica delle risultanze processuali alla luce dei motivi di appello,e si pone
in sintonia con il dettato giurisprudenziale di questa Corte,onde deve essere
pronunziato il rigetto del ricorso,con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 19 novembre 2013.
Il Consigliere relatore

dell’elemento psicologico del reato,e l’insussistenza del fine di vantaggio o di

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