Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9361 del 20/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9361 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORVETO FABIO N. IL 29/10/1979
avverso la sentenza n. 7114/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 20/01/2016
Fatto e diritto
ORVETO FABIO avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui, riformando in melius quella di
primo grado [è stato riconosciuto il reato di cui al comma 5 dell’articolo 73 del dpr n. 309 del
1990], lo ha peraltro riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 73 cit. contestategli
[in concorso con altro, non ricorrente].
Le stesse ragioni militavano ad escludere una determinazione della pena in termini ancor più
favorevoli.
Con il ricorso si duole del diniego delle generiche e dell’eccessività della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il diniego delle generiche è incensurabile, alla luce del principio secondo cui la concessione o
no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il
cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in
concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non
vanno intese, comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice,
né l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo,
suscettibili di positivo apprezzamento [Sezione IV, 20 gennaio 2015, Guaman Diaz]. Qui il
giudicante ha dato satisfattiva spiegazione del diniego.
Incensurabile è la determinazione del giudicante sul trattamento sanzionatorio, adeguatamente
motivata avendo riguardo ai criteri di cui all’articolo 133 c.p. [qui, valorizzandosi soprattutto i
precedenti e la personalità del reo, nei termini di cui sopra].
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2016
Il Con?liere estepore
Per quanto interessa, la Corte di merito giustificava il diniego delle generiche valorizzando
negativamente i precedenti penali e la circostanza che il fatto incriminato fosse stato
commesso quando il prevenuto era sottoposto a misura cautelare; ciò con prevalenza rispetto
ad una confessione intervenuta quando la prova era ormai acquisita.