Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9361 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9361 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INGENITO SONIA N. IL 19/07/1975
avverso la sentenza n. 23/2011 TRIBUNALE di AVELLINO, del
18/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
es9,1»12P
-PA,P911-e’
Udito il Procuratore Ge erale in p sona delpott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18.7.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino
confermava la sentenza emessa in data 7.7.2010 dal Giudice di Pace di Montoro
Superiore nei confronti di INGENITO Sonia ,ritenuta responsabile del reato di cui
all’art.594 CP.,per avere rivolto frasi ingiuriose(con epiteti quali “buona femmina
etc.”), offendendo in tal modo l’onore e il decoro di Lo Schiavo Gerardina-fatto
acc.in data 2.6.2005Per tale reato era stata inflitta la pena di €300,00 di multa e condanna al risarcimento
del danno a favore della persona offesa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-inosservanza delle norme processuali,in riferimento agli artt.178 lett.c-e 179-484
CPP.
A riguardo evidenziava di avere dedotto in appello che il primo giudice,all’udienza
del 3-3-2010,aveva dichiarato l’astensione proclamata dalla categoria ,senza dare atto
a verbale della costituzione delle parti,e dei difensori,ed aveva disposto il rinvio ad
altra udienza senza nominare un difensore d’ufficio all’imputata,in assenza di quello
di fiducia; rilevava inoltre che il giudice aveva omesso di notificare l’avviso della
nuova udienzaSul punto il ricorrente censurava la decisione del giudice di appello,che aveva
ritenuto insussistente la nullità del procedimento,rilevando che le parti si erano
presentate alla successiva udienza; d’altra parte aveva osservato che la mancata
designazione del difensore d’ufficio alla precedente udienza di rinvio non inficiava il
procedimento,dato che non era stata svolta attività dibattimentale.
2-violazione degli artt.191-468-526 CPP,asserendo che la teste Lo Schiavo
Gerardina,era stata escussa all’udienza del 18.6.2008,pur non essendo stata inserita
nella lista testi.

1

.

Censurava sul punto la sentenza di appello,ove il giudice aveva ritenuto validamente
assunta la predetta deposizione ritenendola riferibile all’applicazione dell’ art. 507
CPP.
3 -mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazio ne(censurando la
valutazione delle prove e della attendibilità della persona offesa)-

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
In ordine al primo motivo si osserva che le deduzioni difensive appaiono prive di
fondamento in riferimento alla omessa notifica del provvedimento di rinvio del
dibattimento,atteso che alcuna nullità è ravvisabile stante la mancata instaurazione
del rapporto processuale,in tale udienza.
Invero,i1 dibattimento risulta correttamente iniziato all’atto della comparizione delle
parti innanzi al giudice ,restando esclusa la illegittimità del rinvio de plano disposto
dal giudice in assenza di un difensore d’ufficio, all’ udienza nella quale il difensore di
fiducia dell’imputata aveva comunicato di aderire alla astensione proclamata
dall’ordine forense.
Risulta,inoltre,che l’imputata,che risulta intervenuta all’udienza indicata all’atto del
rinvio con il proprio difensore, sia ,quindi comparsa alla udienza indicata; ciò rivela
che la stessa era venuta a conoscenza del provvedimento di rinvio;
infine la difesa, presente,non aveva eccepito in tale udienza il denunciato vizio di
legittimità.
Non risulta essersi verificata infine alcuna lesione del diritto di difesa ,riferita alla
mancata designazione di un difensore d’ufficio alla prima udienza ,nella quale non
ebbe luogo lo svolgimento di attività istruttoria,e non risulta essersi costituito il
rapporto processuale.

2

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

In tal senso devono dunque ritenersi privi di fondamento i rilievi formulati con il
primo motivo di ricorso.
2-Deve peraltro rilevarsi l’infondatezza del secondo motivo di gravame,ove si
censura l’assunzione di testimonianza di persona non inserita nella lista testi prevista
dall’art.468 CPP.,ritenendosi violato anche il disposto dell’art.507 CPP.
sintonia con i canoni giurisprudenziali di questa Corte ,che con sentenza Sez.II del 19
febbraio 2007,n.6903 (ud.30 gennaio 2007) ha stabilito che è legittimo,perché
giustificato dall’esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice
dibattimentale,i1 provvedimento con cui è ammesso,in sostituzione del testimone
indicato nella lista ex art.468 CPP.,l’esame di altro testimone non indicato,se
dall’istruzione dibattimentale risulti che questi è meglio informato sui fatti su cui
deve vertere l’esame. Alla stregua di tale principio,deve ritenersi legittimamente
ammessa dal giudice la deposizione di un teste-che nel caso di specie era la parte
offesa- non compreso nella lista del PM ,essendo l’assunzione del mezzo di prova
rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito sulla adeguatezza delle
risultanze dibattimentali,ai fini della decisione.Tale apprezzamento ,riconducibile al
potere discrezionale del giudice del dibattimento non è censurabile in questa sede,in
presenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato che opera pertanto
un pertinente richiamo all’art.507 CPP., riferito al potere del giudice di disporre
d’ufficio l’assunzione di una prova nuova,quando tale prova risulti assolutamente
necessaria (Cass.Sez.III,23.4.1994,Crescente).
3-l’ultimo motivo di impugnazione ,attinente ai vizi della motivazione,risulta
manifestamente infondato,stante la esaustiva e logica motivazione resa dal giudice di
appello,che ha dato conto della irrilevanza degli argomenti addotti dalla difesa,per i
motivi di rancore tra le parti,e delle incongruenze segnalate nella deposizione della
persona offesa. D’altra parte si evidenzia la genericità delle censure difensive circa la
illogicità e contraddittorietà della motivazione-

3

Sul punto non può essere censurata la decisione del giudice di appello,che si pone in

In conclusione va pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso il 15 ottobre 2013.
Il Consigliere relatore

PQM

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