Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9360 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9360 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE MOR N. IL 04/09/1962
avverso la sentenza n. 1521/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale i e ersona dei Dott.
-evApk
che ha concluso per
IP frv
td

I

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

.

eth-ta__,

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25.5.2011 la Corte di Appello di Messina confermava la
sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto,nei confronti di NDIAYE MOR ritenuto responsabile del reato di cui
CP.,essendo contestato all’imputato di aver posto in vendita n.19 paia di occhiali,9
cappelli,17 cinture ,2 catenelle ed un bracciale con marchi contraffatti ed idonei a
trarre in inganno il compratore sull’origine,la provenienza e l’originalità degli stessifatto acc.in data 13.8.2006Per tale reato era stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione,ed €800,00 di
multa,con revoca del beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza in
data 13.2.2003 della sezione di Milazzo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-inosservanza o erronea applicazione dell’art.521 CPP.
A riguardo rilevava che all’imputato era stato contestato nel decreto di citazione a
giudizio il reato di cui all’art.517 CP., e rilevava che la diversa fattispecie di cui
all’art.474 CP,ritenuta in sentenza,deve ritenersi rispondente a fatto diverso,essendo i
due reati ispirati alla tutela di distinti beni giuridici.
2-inosservanza della legge penale nella applicazione dell’art.474 CP ,evidenziando
sia l’erronea applicazione dell’ipotesi contemplata dalla predetta norma,che i vizi di
carenza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione,desunti dalla mancata
valutazione delle deduzioni difensive circa la grossolanità della contraffazione dei
prodotti,e l’inidoneità della merce a trarre in inganno gli avventori.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
1

all’art.474 CP.,in tal senso riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art.517

Invero risulta priva di fondamento la censura riguardante l’erronea applicazione della
legge penale,così come le censure inerenti ai vizi della motivazione.
Deve evidenziarsi,per ciò che concerne l’applicazione dell’art.474 CP.,l’orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, Sez. II,del 31 maggio 2012,n.20944,PG in proc
Diasse,e Sez.V,11.8.2008,n.33324-RV252836- ha stabilito che integra il delitto di cui
a tal fine ,ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione
grossolana,considerato che l’art.474 CP. tutela,in via principale e diretta,non già la
libera determinazione dell’acquirente,ma la pubblica fede,intesa come affidamento
dei cittadini nei marchi o segni distintivi.
Deve ritenersi correttamente esclusa,dunque,nel caso di specie, l’applicazione
dell’ipotesi enunciata dall’art.517 CP .in relazione al principio sancito con sentenza
Sez.V,24.1.2012,n.2975-RV 251936-per cui ai fini della applicazione di tale figura
di reato è sufficiente la semplice imitazione di un marchio o segno distintivo,purchè
detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti,condizioni non
ravvisabili nel caso di specie; tale reato,infatti,offende l’ordine economico.
Premesso che risulta correttamente qualificata ,alla stregua di tali principi,la condotta
ascritta all’imputato, devono peraltro ritenersi prive di fondamento le censure
difensive,riferite alla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,in
relazione agli arte.521 CPP ,riferite alla condotta originariamente contestata ai sensi
dell’art.517 CP.non emergendo dalla sentenza impugnata il riferimento ad elementi
innovativi non configurandosi il vizio di correlazione,per assenza di elementi
innovativi del fatto enunciato nel capo di imputazione (Cass.Sez.IV24.4.2007,n.16422,Di Vincenzo-per cui il principio de quo si intende violato soltanto
quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contenuto in rapporto di
eterogeneità o di incompatibilità sostanziale)Infine deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei rilievi inerenti ai vizi della
motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2

all’art.474 CP la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né

Sul punto va rilevato che il giudice di appello ha evidenziato l’assenza di elementi
addotti dall’appellante e desumibili dagli atti idonei a giustificare l’applicazione delle
invocate attenuanti; tale giudizio deve ritenersi peraltro incensurabile in questa
sede(Sez.VI,23.11.2010,n.4 l 365-Straface-RV230591-)-Inoltre il giudice di appello
ha rilevato la congruità della pena inflitta in primo grado,onde le censure difensive
In conclusione si impone il rigetto del ricorso,con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 15 ottobre 2013.
Il Consigliere relatore

appaiono al riguardo inammissibili.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA