Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 936 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 936 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) TARANTO Matteo, n. Lipari (Me) 21.5.1987
2) VIRGONA Alessandro, n. Milazzo (Me) 12.8.1991
3) VIRGONA Maurizio, n. Monaco (MC) 21.12.1991
avverso l’ordinanza n. 318/2014 Tribunale della Libertà di Messina del 30/06/2014

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. F. M. Iacoviello,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Carmelo Occhiuto, che ha insistito per l’accoglimento
dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale per il Riesame di Messina, a seguito di annullamen-

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Data Udienza: 11/12/2014

to di precedente sua decisione da parte di questa Corte di Cassazione con sentenza del 15/04/
2014, in parziale accoglimento dell’appello del PM, ha ribadito l’applicazione della misura della
custodia in carcere nei confronti di Virgona Alessandro e quella del divieto di dimora nei comuni dell’arcipelago delle Eolie a carico di Taranto Matteo e Virgona Maurizio in ordine al reato
loro provvisoriamente contestato di estorsione, tentata e consumata (artt. 110, 629, 56-629
cod. pen., capo a), commesso nel periodo gennaio – marzo 2013 ed in ordine a quello di coltivazione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo b), commesso nel giugno del
2012, ascritto ai soli Taranto e Virgona Alessandro, sospendendone l’esecuzione in attesa della

Ricordando che l’annullamento in sede di legittimità, facendo salvo il quadro di gravità indiziarla, aveva riguardato unicamente il profilo dell’adeguatezza delle misure cautelari prescelte,
anche alla luce della pronunzia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 quanto al reato in materia di stupefacenti di cui al capo b), il Tribunale ne ha ribadito l’adeguatezza, attesa la congruità di quella detentiva a fronteggiare le gravi esigenze cautelari sussistenti a carico di Virgona Alessandro e di quella coercitiva disposta a carico degli altri indagati, finalizzata a contenere il rischio di recidiva nel reato nell’ambito dell’arcipelago, contesto spaziale in cui sono maturate le condotte oggetto di provvisoria contestazione.
Il Tribunale ha anche ricordato il particolare clima di intimidazione instaurato dagli indagati
sull’isola di Alicudi, manifestatosi in atteggiamenti spavaldi e tracotanti assunti nei confronti
dei residenti e nella commissione di piccoli atti criminali (es. furti in abitazione) ai danni dei
turisti, situazione fronteggiabile unicamente con le misure diversificate in concreto disposte.

2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, deducendo che il
Tribunale ha sostanzialmente reiterato il provvedimento annullato, senza addurre ulteriori elementi rispetto a quelli già ivi indicati, ad eccezione della denunzia presentata nei confronti di
Virgona Alessandro da parte di tale Taranto Bartolomeo, peraltro sfociata in una richiesta di
archiviazione formulata dal PM; sempre con riferimento al predetto Virgona Alessandro, si
censura anche l’omessa considerazione del suo status di soggetto incensurato; con riferimento,
inoltre, all’ipotesi di coltivazione di stupefacenti – in pratica concernente tredici piante di
nabís

can-

si lamenta l’omesso apprezzamento della circostanza che, a causa del mitigamento

sanzionatorio determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, l’art. 275
comma 2 bis cod. proc. pen. come oggi novellato impedirebbe la custodia intramuraria.
A loro volta, gli altri ricorrenti si dolgono della circostanza che il pericolo di recidiva nel reato
sia stato ritenuto esclusivamente sulla base delle modalità del fatto e che non sia stato considerato il decorso del tempo rispetto agli episodi delittuosi per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
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definitività della decisione.

1. I ricorsi risultano infondati e debbono essere rigettati.
La precedente ordinanza del Tribunale messinese è stata annullata limitatamente alle esigenze cautelari, rilevando la 2° Sezione di questa Corte di Cassazione un difetto di motivazione
riferito esclusivamente all’adeguatezza della misura in relazione reato di coltivazione di stupefacenti, provvisoriamente ascritto ai soli Virgona Alessandro e Taranto Maurizio, alla luce del
mutato quadro normativo determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del
2014.
In realtà, l’incidenza di tale contestazione sul complessivo quadro cautelare appare limitata e

estorsione, in forma tentata e consumata, di ben altra gravità e di consistente allarme sociale
anche nel peculiare contesto territoriale di riferimento rappresentato dall’isola di Alicudi nello
arcipelago delle Eolie.
Ciò premesso, a fronte dell’invito rivoltogli a non fondare le proprie valutazioni su ‘circostanze meramente assertive e prive di qualsiasi concreto significato fattuale’, il Tribunale di
Messina ha ricordato il clima di intimidazione instaurato sull’isola di Alicudi dal gruppo degli indagati capeggiato da Virgona Alessandro, sfociato in piccole prepotenze ai danni dei residenti
ed in più o meno gravi azioni criminose ai danni di piccoli imprenditori e turisti.
Vale ricordare, infatti, che gli addebiti di cui al capo a) riguardano atti di danneggiamento e di
intimidazione fisica ai danni di un piccolo imprenditore di origine romena per indurlo a cedere
tutta o parte della sua azienda, condotte che si pongono in linea di sostanziale omogeneità con
quelle (danneggiamento plurimo di animali, artt. 535 e 544 bis cod. pen.) denunziate da tale
Taranto Bartolomeo ed ascritte al Virgona Alessandro.
Né a detto fine appare dirimente la circostanza che il PM abbia per tali ipotesi di reato formulato istanza di archiviazione (v. richiesta allegata al ricorso), trattandosi di vicenda processuale ancora in attesa di definizione; così come a maggior ragione non si rivela decisiva l’altra
circostanza che sia stata respinta una richiesta di applicazione di misure cautelari a carico dello
stesso Virgona Alessandro per l’ipotesi di concorso in furto aggravato per fatto commesso nel
luglio del 2012, motivata dal GIP in base allo stato di incensuratezza degli indagati: in tal caso,
infatti, la consapevolezza della pendenza di concomitante procedimento avrebbe verosimilmente indotto il GIP a difformi valutazioni, fermo restando il quadro di gravità indiziaria affermato a chiare lettere nel provvedimento di rigetto del 23/03/2013 (v. allegato 2 al ricorso)
Quanto agli altri ricorrenti, il Tribunale ha ricordato che se il predetto Virgona Alessandro era
il capo indiscusso del nucleo criminale, gli altri indagati ne risultavano gli adepti, concorrendo a
pieno titolo alla materiale esecuzione delle condotte illecite e solo lo status di incensurati e l’assenza (a differenza del primo) di pendenze giudiziarie a loro carico, ha indotto il collegio a
ritenere congrua la misura del divieto di dimora in tutte le isole Eolie, come tale idonea ad
impedire la reiterazione di condotte analoghe a quelle estremamente gravi, per lo meno quanto all’ipotesi estorsiva, per cui si procede.

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di fatto neutralizzata dalla circostanza che a tutti e tre gli indagati viene contestato il reato di

Resta solo da precisare che, per come strutturata, la citata decisione di annullamento vincolava il giudice di rinvio limitatamente al principio di diritto, riguardante come anzidetto il meno grave reato di cui al capo b, non incontrando invece il Tribunale alcun vincolo nelle notazioni concernenti il vizio di motivazione ravvisato nell’ordinanza annullata.
E’ sufficiente sul punto richiamare il consolidato orientamento interpretativo elaborato dalla
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di annullamento per vizio di
motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena
autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero

co divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla
Corte di Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di
legittimità alle questione di diritto (per tutte, tra le più recenti, Sez. 2, sent. n. 27116 del
22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259811).
Risultando le valutazioni espresse dal Tribunale in sede di rinvio rispettose dei limiti imposti
dal provvedimento di rinvio ed apparendo le stesse congruamente argomentate nonché
fondate su precise emergenze indiziarie, ne va affermata l’insindacabilità sotto tale profilo.

2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. T. M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

Roma, 11/12 2014

Il consi
estensore
O a. illi i

Il Presidente
Tit Garribb

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convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’uni-

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