Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9359 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9359 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIAPUOTI NICOLA N. IL 01/05/1957
avverso l’ordinanza n. 8004/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
20/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
19tte/sentite le conclusioni del PG Dott. C omd La_ W04.11.t.,
eid_ LO— CAIS Q/1.(0 N tu 7._(l,0 Q& co’40;

Uditi diffsor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

Cacciapuoti Nicola propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Napoli che, in accoglimento dell’appello avanzato dal Pubblico
Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva disposto
nei suoi confronti l’applicazione della misura degli arresti domiciliari in luogo di
quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

c.p.p. poiché il provvedimento, pur analizzando minuziosamente i profili relativi alla
sussistenza delle esigenze cautelari, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione
l’oggetto dell’impugnazione, concernente i criteri di adeguatezza della misura,
limitandosi a notazioni che per la loro astrattezza non appaiono idonee a integrare
una valutazione in concreto delle esigenze cautelari da soddisfare.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il provvedimento impugnato, invero, risulta rispettoso del disposto di cui all’art. 275
c.p.p., oltre che dei canoni della coerenza e della logica, dal momento che motiva
congruamente sull’adeguatezza della disposta misura in relazione alle esigenze di
cautela del caso concreto. Sul presupposto – fondato sugli elementi offerti dal
processo, nonché sui precedenti penali del ricorrente – che il Cacciapuoti svolgeva
con continuità e professionalità l’attività di spaccio di stupefacenti, traendone il
proprio sostentamento, ritiene nei suoi confronti “più efficace presidio cautelare” la
misura degli arresti domiciliari. Rileva, infatti, che detta misura, limitando la
possibilità del prevenuto di muoversi liberamente sul territorio, è concretamente
idonea a impedire allo stesso di riprendere i contatti con i circuiti criminali dediti al
traffico di stupefacenti, con i quali egli ha dimostrato di avere dei collegamenti.
Ne discende l’infondatezza del ricorso, e, unitamente al rigetto del medesimo, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 92 disp. Att. C.p.p. Manda alla Cancelleria per gli immediati
adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, il 20/2/2014.

Deduce il ricorrente inosservanza della legge penale con riferimento all’art. 275

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