Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9351 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9351 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FUSCO DOMENICO – RINUNCIA AL RICORSO DEL
DIFENSORE N. IL 04/02/1972
avverso l’ordinanza n. 1719/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
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lette/s
le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Di Fusco Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso

l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Napoli ha
dichiarato non luogo a provvedere in merito all’istanza di revoca dell’ingiunzione
a demolire emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
per l’esecuzione dell’ordine di demolizione emessa dal Collegio distrettuale il
24.11.2008.
Premesso che con sentenza del 3.4.2012 la Corte di Cassazione ha annullato

provveduto a integrare la sentenza emessa 1’8.11.2005 (irrevocabile il
14.6.2006) nei confronti del Di Fusco con l’ordine di demolizione dell’opera
abusivamente realizzata, il ricorrente lamenta l’abnormità del provvedimento
impugnato, il quale confonde ordine di demolizione e ingiunzione a demolire e
mantiene in vita l’ingiunzione pur in assenza di valido titolo esecutivo.

2. Con atto pervenuto in data 15.11.2013 il difensore del Di Fusco ha
formulato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In via preliminare deve rilevarsi l’inidoneità della rinuncia al ricorso fatta
dal difensore a conseguire l’effetto di precludere l’esame dell’impugnazione. Per
giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 44612 del 16/10/2008 – dep. 01/12/2008,
Frioni e altri, Rv. 241569), la rinuncia al ricorso è possibile unicamente alle parti
private, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 589 cod. proc.
pen.). Nella specie, il difensore non ha documentato di essere stato investito di
procura speciale in forza della quale risulti legittimato a formulare dichiarazione
di rinuncia per conto ed in nome del Di Fusco.

4.1. La Corte di Appello è pervenuta alla dichiarazione di non luogo a
provvedere rilevando che con la sentenza di annullamento senza rinvio sopra
ricordata è venuto meno “l’oggetto della richiesta”, concludendo che alcun
provvedimento doveva essere emesso.
Per un primo aspetto è opportuno rammentare che spetta al P.M. la
competenza ad eseguire l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto
con la sentenza di condanna per violazione della normativa urbanistica ed
antisismica (Sez. 3, n. 13345 del 09/03/2011 – dep. 31/03/2011, Pmt in proc.
Pera, Rv. 249922). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le modalità
dell’esecuzione sono conformate alla disciplina del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, artt. 61 e 63, relativi all’esecuzione delle sentenze recanti ordine di o aventi
ad oggetto la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi,

2

senza rinvio l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., si era

senza che vi sia la possibilità di richiamare, anche in via di estensione analogica,
le norme stabilite nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi da 1 a 8,
relativamente al procedimento da seguire da parte dell’autorità amministrativa a
fronte di costruzioni abusive, in particolare per ciò che concerne la preventiva
ingiunzione al proprietario e all’autore dell’abuso di procedere alla demolizione
(dell’art. 31, comma 2). Poiché le norme citate del D.P.R. n. 115 del 2002 non
prevedono che l’ordine di esecuzione del P.M. sia preceduto da una ingiunzione
direttamente rivolta all’interessata, non è richiesta la previa emissione

Rv. 238528).
Nel caso che occupa il P.G. ha ritenuto di dover emettere una previa
ingiunzione a demolire; tanto non altera in alcun modo il rapporto corrente tra
l’ordine di demolizione e l’eventuale ingiunzione, tale che venuta meno il primo
la seconda non può che essere revocata. Avendo trovato esistenza, ne va
dichiarata la sopraggiunta illegittimità e ciò può fare – a seconda dei casi unicamente l’organo emittente o il giudice dell’esecuzione.
Di conseguenza, la Corte di Appello – investita quale giudice dell’esecuzione
della richiesta di revoca proprio dell’ingiunzione emessa dal P.G. – avrebbe
dovuto pronunciare la revoca dell’ingiunzione, per esserne venuta meno la
legittimità; per contro ha erroneamente dichiarato venuto meno l’oggetto della
richiesta.

4.2. Il presente ricorso, tuttavia, non manifesta quale interesse concreto
abbia il ricorrente ad ottenere un provvedimento di annullamento della
impugnata ordinanza, posto che l’ingiunzione non può condurre ad ulteriori
effetti, essendo venuto meno l’ordine di demolizione dal quale traeva ragione.
Come correttamente rilevato dal P.G. con la requisitoria scritta, l’interesse
sussiste quando il provvedimento richiesto con l’impugnazione è in grado di
determinare una utilità pratica per il richiedente (ad esempio, in tema di ricorso
avverso provvedimento di sequestro preventivo, Sez. 3, 27.1.2010, n. 10977,
Ambrosetti; Sez. 1, 18.2.2009, n. 13037, Giorgi; Sez. 6, 30.10.2008, n. 41682,
Hussein; Sez. 1, 21.9.2005, n. 36038, Kibak; Sez. 5, 9.11.2001, n. 6676,
Graci): utilità che questi non ha neppure solo allegato.
Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

5. Questa Corte ritiene che, nel caso di specie, non debba seguire alla
declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende,

dell’ingiunzione (Sez. 3, n. 47322 del 16/11/2007 – dep. 20/12/2007, Delorier,

emergendo ragioni di esonero costituite dalla evidenziata illegittimità del
provvedimento impugnato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2013.

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